Concordato in Appello: I Limiti al Ricorso per Cassazione Spiegati dalla Suprema Corte
L’istituto del concordato in appello, introdotto dalla riforma Orlando (Legge n. 103/2017), rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale, permettendo alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la natura consensuale di tale accordo impone precisi limiti all’impugnazione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile quando un ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso: Dal Concordato al Ricorso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo essere stato condannato per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), decideva di appellare la sentenza. In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo sull’accoglimento parziale dei motivi, concordando una nuova determinazione della pena.
Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando proprio vizi relativi alla quantificazione della pena e all’affermazione della sua responsabilità, ovvero gli stessi punti oggetto del patto processuale.
La Disciplina del Concordato in Appello
L’articolo 599-bis del codice di procedura penale stabilisce che le parti possono chiedere alla Corte d’Appello di concordare sull’accoglimento di alcuni motivi, rinunciando ad altri. Se i motivi accolti comportano una nuova determinazione della pena, le parti devono indicare al giudice anche la sanzione su cui si sono accordate. Questo istituto si fonda sulla libera volontà delle parti di definire il processo, trasformando l’accordo in un vero e proprio “negozio processuale”.
La Decisione della Corte sul Concordato in Appello: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato: la sentenza che ratifica un concordato in appello non può essere impugnata per motivi che sono stati oggetto di rinuncia o che riguardano il contenuto dell’accordo stesso, come la misura della pena.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso avverso una sentenza “concordata” è ammissibile solo in casi eccezionali e specifici. In particolare, è possibile ricorrere solo se si deducono:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo è stato espresso per errore, violenza o dolo.
2. Mancato consenso del Procuratore Generale: se l’accordo è stato raggiunto senza il necessario consenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la decisione del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni doglianza relativa ai motivi rinunciati o alla valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) è preclusa. Soprattutto, è inammissibile contestare l’entità della pena concordata, a meno che essa non si traduca in una sanzione illegale, cioè una pena non prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato. L’accordo, una volta consacrato nella sentenza, non può essere unilateralmente modificato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma la natura vincolante del concordato in appello. La scelta di aderire a tale accordo è una decisione strategica che produce effetti quasi irreversibili. L’imputato e il suo difensore devono ponderare con estrema attenzione i benefici di una pena certa e potenzialmente più mite a fronte della rinuncia a far valere ulteriori motivi di impugnazione. La Suprema Corte sancisce che, una volta siglato il patto, non è possibile “tornare indietro” e rimettere in discussione il merito della decisione, salvo le limitatissime eccezioni procedurali. La conseguenza di un ricorso proposto fuori da questi binari è, come nel caso di specie, la sua inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza che applica un “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi nella formazione della volontà di aderire al concordato, dissenso del Procuratore Generale, o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo. Non è possibile contestare i motivi a cui si è rinunciato o la misura della pena concordata, a meno che non sia illegale.
Se si accetta un concordato in appello sulla pena, si può poi contestare la sua entità in Cassazione?
No, l’accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice, diventa un “negozio processuale” che non può essere modificato unilateralmente. L’unica eccezione è se la pena concordata e applicata risulti illegale, cioè non prevista dalla legge per quel reato.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5927 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AUGUSTA il 01/06/1973
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
date -awise -erffel:b 34 4 – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Gentile NOME ricorre avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc pen. per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.309/1990 lamentando, con due motivi, violazion legge e vizio della motivazione in ordine alla pena e all’affermazione della responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 10 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cu Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previs dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei qu chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche pena sulla quale sono d’accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato ch nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassaz avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi al formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso de Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentr sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, R 272969) e ai quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfu in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276 01). Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato non ponendo profili illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente, è inammissibile, essendo inammissibile il ricor per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudi non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (S 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle,ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il con ig ire estensore
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Il Presidente