Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a due reati di estorsione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, dolendosi della mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica del fatto, al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee ed alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, in parte, non consentiti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edit ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolers del suo mancato proscioglimento, del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito.
Anche la censura inerente alla qualificazione giuridica del fatto, in astratto proponibile, non è sorretta da alcuna argomentazione ed è per questo anch’essa inammissibile per genericità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso il 18/12/2024.