Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3096 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dei difensori AVV_NOTAIO E NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/04/2023 su concorde richiesta delle parti ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma de sentenza emessa in data 25/11/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti “comparabili” ed ha rideterminato la pena in anni due e mesi quattro di reclusione e duemila euro di multa ciascuno per l’imputazione ascritta in concorso agli stessi (110, 56, 629, in relazione all’art. 628 comma terzo n.1, 416-bis.1 cod. pen.).
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato due ricorsi per cassazione, a mezzo dei propri difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso AVV_NOTAIO solo per COGNOME. Violazione di legge ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. Ricorso AVV_NOTAIO per COGNOME e COGNOME. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. per avere la Corte di appello confermato la sussistenza della aggravante, per omessa considerazione come dedotto nei motivi di impugnazione della totale assenza della valenza intimidatoria della condotta posta in essere.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 628, comma terzo n.1., cod. pen. per essere stata l’aggravante ritenuta sulla base della mera sensazione di un testimone, in assenza della simultanea presenza di più persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all’evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tem di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nel illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Allo stesso modo sono manifestamente infondate le censure sollevate con il secondo ricorso relativamente alla qualificazione giuridica del fatto nella sua componente circostanziale.
Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l’erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscuss immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizi di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che gli odierni ricorrenti propongano, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione circostanziale della condotta oggetto di imputazione, rivisitare l’esito univoco del procedimento a loro carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti la portata ed efficacia delle condotte poste in essere nelle vicende oggetto contestazione e il suo significato in termini di realizzazione di comportamento penalmente rilevante, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2023.