Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti all’impugnazione della sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ribadendo la natura abdicativa di tale scelta processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in sede di rinvio. In tale pronuncia, veniva applicata a un imputato la pena concordata tra le parti di due anni di reclusione e 16.000 euro di multa per un delitto previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/90 (legge sugli stupefacenti).
Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione. Il motivo principale sollevato era la presunta violazione di legge, in particolare per la mancata valutazione da parte del giudice d’appello delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto verificare l’eventuale evidenza di cause di non punibilità prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte: i limiti del concordato in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno adottato una procedura de plano, ossia senza udienza, ritenendo i motivi del ricorso manifestamente infondati e non deducibili in quella sede.
Il cuore della decisione si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accordo sulla pena implica una rinuncia da parte dell’imputato a far valere determinate doglianze. La scelta di accedere a questo rito speciale comporta l’accettazione della condanna a una pena concordata, rinunciando a contestare nel merito la propria responsabilità, salvo casi eccezionali.
I Motivi Ammissibili di Ricorso
La Suprema Corte chiarisce che il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi specifici e circoscritti, quali:
1. Vizi della volontà: Se la volontà della parte di accedere al concordato si è formata in modo viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancanza di consenso del PM: Qualora manchi il consenso del pubblico ministero all’accordo.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta dall’accordo raggiunto tra le parti.
4. Illegalità della pena: Se la pena applicata è illegale, ad esempio perché non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge o è di una specie diversa da quella stabilita.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono nette. Le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. rientrano tra i motivi a cui la parte rinuncia implicitamente con la richiesta di concordato. Accettare di patteggiare la pena significa, in sostanza, accettare il giudizio di colpevolezza e concentrare la discussione solo sulla quantificazione della sanzione.
Sollevare in Cassazione una questione sulla mancata assoluzione equivale a rimettere in discussione il merito della vicenda, un’operazione preclusa dalla scelta del rito. La Corte cita un precedente (Sez. 2, n. 22002 del 2019) per rafforzare questo principio, sottolineando che non sono ammissibili neppure le censure relative alla determinazione della pena, a meno che non si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione inflitta.
Di conseguenza, poiché il motivo sollevato dal ricorrente non rientrava in nessuna delle eccezioni ammesse, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza sui limiti dell’impugnazione avverso le sentenze di concordato in appello. La scelta di questo rito processuale è una decisione strategica che offre il vantaggio di una definizione più rapida e potenzialmente più favorevole del processo, ma comporta la rinuncia a far valere gran parte delle eccezioni di merito. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione temeraria.
È possibile impugnare una sentenza di concordato in appello per qualsiasi motivo?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici. Questi includono vizi nella formazione della volontà di patteggiare, il mancato consenso del pubblico ministero, una sentenza difforme dall’accordo o l’applicazione di una pena illegale.
La mancata valutazione delle condizioni per un’assoluzione immediata (ex art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per ricorrere contro un concordato in appello?
No, secondo la Corte di Cassazione questa è una delle doglianze a cui si rinuncia implicitamente aderendo al concordato. Pertanto, un ricorso basato su tale motivo è inammissibile.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 12 maggio 2023, applicava a NOME la pena concordata fra le parti di anni 2 di reclusione ed C16.000 di multa in ordine in ordine al delitto di cui all’ar D.P.R. 309/90 allo stesso ascritto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell’articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale quanto alla mancata valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso una sentenza di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.
Ed invero, va ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione dell
condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi . attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 – 01). E nel caso di specie, pertanto, il ricorso risulta avanzato per motivi non deducibili avverso la pronuncia di concordato.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 6 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2023
IL CONSIGLIERE EST. .k,
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME si