Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di impugnabilità delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello, un istituto processuale disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La decisione chiarisce in modo inequivocabile quali motivi possono essere sollevati in sede di legittimità e quali, invece, si intendono rinunciati con l’accordo stesso, delineando un perimetro molto netto per la difesa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per i reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. In secondo grado, la difesa dell’imputato e la procura generale avevano raggiunto un accordo sulla pena da applicare, formalizzando una richiesta congiunta ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte di Appello di Roma, accogliendo la richiesta concorde, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, applicando la pena concordata tra le parti.
Il Ricorso in Cassazione e le Doglianze dell’Imputato
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe errato nel non concedere tale beneficio, che avrebbe comportato un’ulteriore riduzione della pena.
L’Analisi sul concordato in appello della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo basato su un motivo non consentito. Gli Ermellini hanno richiamato la loro consolidata giurisprudenza in materia di concordato in appello. La natura di questo istituto si fonda su un patto processuale: l’imputato rinuncia a contestare la propria colpevolezza e a sollevare altri motivi di appello in cambio di una pena certa e concordata con l’accusa, che il giudice si limita a ratificare se congrua.
Di conseguenza, il ricorso in Cassazione contro una tale sentenza è ammesso solo in casi eccezionali e tassativamente indicati. Non è possibile rimettere in discussione il merito della decisione o punti che sono stati oggetto di rinuncia implicita nell’accordo.
Le Motivazioni della Decisione
Nella sua motivazione, la Corte ha spiegato che il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se deduce:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o viziato).
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo sottoscritto dalle parti.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo stesso. Nel caso di specie, l’imputato si lamentava del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, un punto che però non faceva parte dell’accordo che lui stesso aveva richiesto e ottenuto. Scegliendo la via del concordato, l’imputato ha implicitamente accettato la pena finale così come calcolata, rinunciando a ogni altra possibile doglianza, incluse quelle su attenuanti non concesse. La Corte ha definito il motivo del ricorso ‘generico’ e vertente su un aspetto estraneo al perimetro del patto processuale, confermando l’inammissibilità.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: il concordato in appello è una scelta strategica che comporta benefici ma anche rinunce. Chi vi accede ottiene una definizione più rapida del processo e una pena certa, ma perde la possibilità di contestare nel merito la decisione. Il ricorso per cassazione diventa uno strumento residuale, attivabile non per rimettere in gioco la valutazione di colpevolezza o la quantificazione della pena, ma solo per denunciare specifici vizi procedurali che hanno inficiato la validità dell’accordo stesso. La conseguenza di un ricorso proposto fuori da questi binari è, come nel caso esaminato, una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici. La sentenza stabilisce che il ricorso è ammissibile solo se riguarda vizi nella formazione della volontà di accedere al concordato, problemi nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è diversa dall’accordo raggiunto.
Se si accetta un concordato in appello, si può poi lamentare il mancato riconoscimento di attenuanti non incluse nell’accordo?
No. Secondo la Corte, accettare l’accordo sulla pena implica la rinuncia ad ogni altro motivo. Pertanto, lamentele relative a motivi rinunciati, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che non facevano parte del patto, sono inammissibili.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 17/06/2024, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione ai reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.
2.Con il ricorso il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.
4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte d accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 12
cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sian trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
5.11 ricorrente, nella specie peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che non facevano parte dell’accordo da lui stesso richiesto ed ottenuto sulla pena, con rinuncia ad ogni altr motivo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 22/07/2025.