Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 01/10/1992
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenz della Corte di appello di Roma del 13/04/2023 che, ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen. e in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai di cui alla rubrica.
Con un unico motivo deduce, in relazione al capo d) dell’imputazione, la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 533 cod pen. e 4 legge n. 110/75. Al riguardo, premesso che il ricorrente non av rinunziato al motivo di appello riguardo la configurazione della condotta contest al capo d) della rubrica (art. 4 legge n. 110/75), evidenzia come la detenzion di fuori della propria abitazione di un «taglierino» non sia tale da integr fattispecie contravvenzionale, trattandosi, nel caso di specie, di uno strumen lavoro dell’imputato, il quale svolgeva l’attività di pittore di strada (lo st era volto a tagliare le tele). Era, quindi, integrato il giustificato motivo l’illiceità penale della condotta.
Il ricorso è inammissibile in quanto relativo a motivo rinunziato in appel
A fondamento della prospettazione posta a base della censura il ricorrent nulla ha allegato a questa Corte. Peraltro, dall’esame del verbale dell’udi svoltasi il 13/04/2023 dinanzi alla Corte d’appello (presente l’imputato c difensore), risulta che «preliminarmente le parti rappresentano di avere raggiu un concordato, indicando la pena di cui al foglio allegato e rinunciano ai moti appello» (riassunti dalla sentenza impugnata alle pagine 6 e 7, ov espressamente riportato anche il quarto motivo di appello con cui si censura l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo d); peraltro proposta di concordato allegata al verbale, non risulta affatto che, determinazione della pena, sia stato escluso l’aumento per la continuazione pe reato di cui al capo d) della rubrica, avendo le parti indicato la misura dell base da intendersi stabilita sul più grave reato di cui al capo a), (vedi su pag. 6 sentenza di primo grado) e poi unitariamente l’aumento complessivo per l continuazione, da intendersi relativo ai reati di cui ai capi b), c), d) ed f).
Sul punto va, pertanto, richiamato l’orientamento della Corte di legittim secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassaz avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca moti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordat consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme de pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a moti
rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ne limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex multis v. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 07/12/2023