Concordato in Appello: I Limiti al Ricorso per Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sui motivi di impugnazione, ottenendo in cambio una potenziale riduzione della pena. Tuttavia, tale accordo processuale comporta una significativa limitazione al diritto di ricorrere per Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini di questa limitazione, ribadendo quali doglianze possono essere sollevate e quali, invece, si intendono rinunciate.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, un imputato, a seguito di una condanna in primo grado, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale in sede di appello. La Corte d’Appello, accogliendo la proposta congiunta, aveva parzialmente riformato la prima sentenza, rideterminando la pena. Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge specifica: la mancata riqualificazione del reato contestato in un’ipotesi meno grave, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti).
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, in tema di concordato in appello, la possibilità di un successivo ricorso è circoscritta a un novero ben definito di motivi. L’accordo tra le parti cristallizza la situazione processuale e preclude la possibilità di sollevare questioni che non rientrano in questo perimetro ristretto. La doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto, non essendo tra i motivi ammessi, è stata ritenuta inammissibile.
Le Motivazioni: Il Principio del Numerus Clausus
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato: i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. costituiscono un numerus clausus. La giurisprudenza, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che il ricorso è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero alla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. In particolare, sono considerate inammissibili le censure relative a motivi ai quali l’imputato ha implicitamente o esplicitamente rinunciato con l’accordo, come la qualificazione giuridica del reato o la valutazione delle condizioni per un proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p.). Anche i vizi sulla determinazione della pena sono esclusi, a meno che non si traducano in una sanzione illegale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un punto cruciale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato, a fronte del beneficio di una pena ridotta, accetta di ‘chiudere’ la partita processuale sulla maggior parte delle questioni di merito e di diritto. Di conseguenza, è fondamentale che l’imputato e il suo difensore valutino con estrema attenzione tutti gli aspetti del caso prima di formulare la proposta di concordato, essendo pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo e ratificato dal giudice, le porte della Cassazione si chiuderanno per quasi tutte le questioni, salvo i limitatissimi vizi procedurali sopra menzionati.
Quando è possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per un numero chiuso di motivi, ovvero se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, oppure se la decisione del giudice risulta difforme da quanto concordato tra le parti.
Perché il motivo relativo alla qualificazione giuridica del reato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché rientra tra i ‘motivi rinunciati’. Aderendo al concordato in appello, l’imputato accetta la definizione del fatto e la qualificazione giuridica così come cristallizzate nell’accordo, rinunciando a sollevare tali questioni in un’ulteriore sede di impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 05/05/1968
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME Salvatore, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.
Esaminato il ricorso proposto dall’imputato;
rilevato che il difensore lamenta violazione di legge con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ,narnmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost’ sent. n. 186 dei 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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