Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Il concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Ma cosa succede se, dopo aver raggiunto l’accordo, l’imputato decide di impugnare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti di tale impugnazione, confermando un principio consolidato: l’accordo una volta siglato è quasi sempre definitivo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un uomo condannato per detenzione di stupefacenti, una pistola e proiettili. In secondo grado, l’imputato aveva scelto di accedere al concordato in appello, accordandosi con la Procura Generale sulla pena da applicare. Nonostante l’accordo, egli ha successivamente presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità e alla congruità della pena concordata, ritenendola eccessiva in violazione dell’art. 133 del codice penale.
Il Principio del Concordato in Appello e i Limiti all’Impugnazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale è un negozio giuridico liberamente stipulato tra le parti (imputato e Pubblico Ministero) e consacrato dalla decisione del giudice. Una volta raggiunto, l’accordo non può essere modificato unilateralmente dall’imputato attraverso un ricorso che ne rimetta in discussione il contenuto.
I Motivi Ammissibili di Ricorso
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi specifici e circoscritti. Essi includono:
* Vizi nella formazione della volontà: Se il consenso dell’imputato all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore o violenza).
* Vizi del consenso del Procuratore Generale: Se il consenso dell’accusa presenta delle irregolarità.
* Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito nell’accordo.
* Illegalità della pena: Se la sanzione concordata e applicata è illegale, ovvero contraria a norme imperative o non prevista dall’ordinamento.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato che le doglianze del ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammissibili. L’imputato non ha contestato un vizio del suo consenso né l’illegalità della pena, ma si è limitato a criticare genericamente la misura della sanzione, un aspetto che era stato oggetto proprio dell’accordo da lui stesso sottoscritto. Contestare la valutazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p. equivale a rimettere in discussione il merito dell’accordo, una possibilità preclusa dopo avervi liberamente aderito. La Corte ha ribadito che il patto processuale, una volta accettato, congela la valutazione sulla congruità della pena, salvo che questa sfoci in una palese illegalità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento rigoroso: chi sceglie la via del concordato in appello rinuncia a contestare nel merito la pena pattuita. Il ricorso per cassazione resta un’opzione, ma solo per tutelare la correttezza del procedimento con cui si è formato l’accordo o per sanare eventuali illegalità della pena inflitta. Presentare un ricorso basato su motivi non consentiti, come la semplice riconsiderazione della sanzione, comporta non solo la dichiarazione di inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione ponderata prima di accedere a riti alternativi, le cui conseguenze sono vincolanti per le parti.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e non per contestare nel merito la pena concordata, poiché l’accordo rappresenta una rinuncia a tali contestazioni.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di concordato in appello?
I motivi ammissibili riguardano vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, vizi nel consenso del Procuratore Generale, un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto, oppure l’illegalità della sanzione inflitta.
Cosa succede se il ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, ritenuta equa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5918 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5918 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 13/03/1998
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
date – a>” 45 e – a~aFtii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen, di condanna per la detenzione di stupefacenti, pistola e proiettili, deducendo vizio della motivazione in ordine all’affermazione responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili è stato infatti affermato che è ammissib ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appel consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia de giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla manc valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 01/06/2018, Rv. 272969) e a vizi che attengano alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinell 276102 – 01).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato, non ponendo profili illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazi dell’art. 133 cod.pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso ch negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione d giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il onsigli e estensore
GLYPH
Il Presidente