Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13462 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13462 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
‘dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell’art.599bis cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall’art.628, commi 2 e 3, n.1, cod.pen. e dagli artt. 582 e 585, commi 1 e 2 e 61, n.2, cod.pen. nonché ai reati previsti dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 629 cod.pen..
L’unitario motivo di ricorso, attinente all’omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito e alla quantificazione della pena, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovve diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170)
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 marzo 2025