Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20443 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a AVERSA il 13/11/1984 COGNOME nato a NAPOLI il 07/01/1975 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 25/02/1975
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, in accoglimento del concordato proposto dal COGNOME e dall’COGNOME, ha rideterminando la pena, confermando la condanna del COGNOME in ordine al delitto di furto pluriaggravato; COGNOME NOME ha depositato una memoria con la quale svolge ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso;
Considerato che il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile in quanto:
il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione, in ordine al riconoscimento di un suo concorso nel reato e in relazione alla valutazione del compendio probatorio, risulta generico per mancanza di specificità, in quanto si risolve nella riproposizione delle censure già prospettate in appello, senza confrontarsi con le puntuali e logiche argomentazioni della Corte territoriale, la quale ha correttamente ed esaustivamente ha indicato gli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità del ricorrente (v. pagg. 11 e 12 del provvedimento impugnato);
il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata. D’altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda l’ultima parte di pag. 13);
Considerato che i ricorsi proposti da COGNOME e COGNOME sono inammissibili in quanto:
l’unico motivo, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza della legge penale, lamentando l’illegalità della pena, non è consentito in sede di legittimità alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio
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legittimità,
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rinuncia
all’impugnazione» (Sez. 5, Sentenza n. 46850 del 11/11/2022 Ud. (dep.
12/12/2022) Rv. 283878 – 01). I ricorrenti, nel lamentare l’illegalità della pena, denunziano l’insussistenza delle circostanze aggravanti (fatta
eccezione per l’uso del mezzo fraudolento) che non sarebbero state contestate in fatto e tale doglianza è stata oggetto di motivo di appello, cui
i ricorrenti hanno rinunciato.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente