Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza che ratifica un concordato, ribadendo un principio consolidato.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania. Quest’ultima, in accoglimento della richiesta di concordato in appello, aveva rideterminato la pena inflitta per reati legati agli stupefacenti, confermando nel resto la pronuncia di primo grado del Tribunale di Ragusa. Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava su una generica doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto, un motivo attinente al merito della vicenda processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concordato in Appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, che limita drasticamente le possibilità di impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte ha sottolineato come la natura stessa dell’accordo tra le parti precluda la possibilità di sollevare, in un momento successivo, questioni che si devono intendere rinunciate con l’adesione al concordato stesso.
Le Motivazioni: I Limiti al Ricorso contro il Concordato in Appello
La Suprema Corte ha chiarito in modo inequivocabile le motivazioni alla base della sua decisione. L’accesso al concordato in appello implica una rinuncia implicita ai motivi di impugnazione che non sono stati oggetto dell’accordo. Di conseguenza, il successivo ricorso per Cassazione è consentito solo per un novero ristretto e specifico di vizi. Questi includono:
1. Vizi della volontà: Problemi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Mancanza del consenso del PM: Questioni attinenti al consenso prestato dal pubblico ministero alla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Il caso in cui la sentenza del giudice si discosti dall’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili tutte le altre doglianze, come quelle relative a motivi rinunciati (quale la qualificazione giuridica del fatto), alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p., o a presunti vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti illegale (cioè inflitta al di fuori dei limiti edittali o in modo non previsto dalla legge).
Nel caso in esame, poiché il ricorrente sollevava una questione di merito già superata dall’accordo, e non sussistendo alcuna delle condizioni di illegalità della pena, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia rafforza la natura dispositiva e definitiva del concordato in appello. Per l’imputato e il suo difensore, la scelta di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata attentamente, essendo consapevoli che essa comporta la quasi totale preclusione di un ulteriore grado di giudizio in Cassazione. La decisione cristallizza il principio secondo cui non è possibile beneficiare della riduzione di pena derivante dall’accordo e, contemporaneamente, mantenere aperta la possibilità di contestare il merito della decisione. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende funge da ulteriore monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza decisa con ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente previsti dalla legge, poiché l’accordo implica la rinuncia alla maggior parte delle altre contestazioni.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di ‘concordato in appello’?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, problemi legati al consenso del pubblico ministero, oppure il caso in cui la decisione del giudice sia difforme rispetto ai termini dell’accordo raggiunto.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/02/1978
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in accoglimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all’imputat per il reato di cui agli artt. 99, comma 4 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Ragusa.
Ritenuto che il ricorso per cassazione, afferente ad una generica doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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