Concordato in Appello: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità del Ricorso sul Merito
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena in secondo grado, rinunciando ai motivi di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui limiti di impugnabilità di una sentenza emessa a seguito di tale accordo, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Genova che, in sede di rinvio, applicava a un imputato la pena concordata tra le parti di 6 anni di reclusione e 30.000 euro di multa per il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti. L’accordo prevedeva anche l’esclusione di una circostanza aggravante.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata riguardo alla sussistenza di eventuali cause di assoluzione. In pratica, la difesa sosteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto comunque motivare sull’assenza di presupposti per un proscioglimento, anche a fronte di un accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza udienza pubblica. La decisione si fonda su un principio cardine: il ricorso era stato proposto per motivi non deducibili, ovvero per ragioni che non potevano essere legalmente sollevate in quella sede.
La Corte ha ribadito che la richiesta di concordato in appello comporta una rinuncia implicita ai motivi di impugnazione che contestano la sussistenza del reato e la partecipazione dell’imputato ai fatti. Scegliendo di accordarsi sulla pena, la difesa accetta il giudizio di colpevolezza e concentra la negoziazione esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
Le Motivazioni della Decisione
Il ragionamento dei giudici di legittimità è lineare e si allinea a numerose decisioni precedenti. La giurisprudenza ha costantemente affermato che è inammissibile un ricorso per cassazione avverso una sentenza di concordato con cui si sollevano doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato.
Nel caso specifico, lamentare l’omessa motivazione sulla responsabilità penale è una contraddizione logica e giuridica. L’imputato, accettando il concordato, ha rinunciato a contestare proprio quel punto. Di conseguenza, il giudice d’appello non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata sulla colpevolezza, essendo questa già presupposta dall’accordo stesso. Il suo compito è verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena pattuita.
Proporre un ricorso basato sulla mancanza di tale motivazione significa, pertanto, avanzare un motivo non consentito dalla legge (non deducibile), il che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. A tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la natura dispositiva e vincolante del concordato in appello. La scelta di percorrere questa strada processuale è strategica e deve essere ponderata con attenzione dalla difesa, poiché segna un punto di non ritorno sulla questione della colpevolezza. Una volta raggiunto l’accordo, non è più possibile rimettere in discussione il merito della vicenda processuale davanti alla Corte di Cassazione.
Per gli avvocati e i loro assistiti, il messaggio è chiaro: il concordato è un patto che chiude la discussione sulla responsabilità per concentrarsi sulla pena. Qualsiasi tentativo di riaprire tale discussione in sede di legittimità è destinato al fallimento, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare una sentenza di ‘concordato in appello’ lamentando la mancanza di motivazione su una possibile assoluzione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, tale motivo di ricorso è inammissibile perché la richiesta di concordato implica una rinuncia a contestare la responsabilità penale.
Cosa comporta la richiesta di ‘concordato in appello’ riguardo ai motivi di impugnazione?
Comporta la rinuncia ai motivi di appello relativi alla sussistenza del reato e alla partecipazione dell’imputato ai fatti illeciti. L’accordo si concentra unicamente sulla determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile in questo contesto?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 11/04/1987 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. in data 10 aprile 2024, applicava a Kercuku Armand la pena concordata tra le parti di anni 6 di reclusione ed € 30.000,00 di multa, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis1 cod. pen., in ordine al delitto allo stesso ascritto di concorso in traffico di sostanza stupefacente.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza di cause di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc.pen..
Ed invero, con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 -01); e nel caso in esame il ricorso lamenta l’ omessa motivazione in punto affermazione di responsabilità pur avendo in sede di richiesta di concordato rinunciato ai motivi relativi alla sussistenza del reato ed alla partecipazione del ricorrente ai fatti illeciti.
Ne consegue che il ricorso è proposto per motivi non deducibili.
In conclusione, l ‘ impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2024