Concordato in Appello: L’Impossibilità di Appellarsi a Motivi Rinunciati
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione a seguito di un concordato in appello. La Suprema Corte ha stabilito che, una volta raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, l’imputato non può più sollevare questioni che si considerano implicitamente rinunciate, come la mancata applicazione del proscioglimento immediato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado per una serie di reati contro il patrimonio (tra cui furto aggravato e ricettazione in concorso), decideva di accedere al rito del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo tra le parti, rideterminava la pena in senso più favorevole all’imputato, confermando però la sua responsabilità penale.
Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo un unico motivo: la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., che impone al giudice di assolvere l’imputato in ogni stato e grado del processo qualora ne ricorrano i presupposti evidenti.
Le Implicazioni del Concordato in Appello e la Decisione della Corte
Il ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione con una procedura semplificata, senza udienza formale. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: l’accordo sulla pena in appello implica una rinuncia a far valere determinate censure.
In particolare, la richiesta di applicazione dell’art. 129 c.p.p. è incompatibile con la volontà di concordare la pena. L’imputato, accettando una condanna (seppur mitigata), rinuncia implicitamente a sostenere la propria totale estraneità ai fatti o l’insussistenza del reato. Pertanto, sollevare tale questione in Cassazione costituisce una doglianza su un motivo rinunciato, che non può essere esaminata.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
La Corte non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è giustificata dalla palese infondatezza del ricorso. Secondo la Cassazione, l’inammissibilità era così evidente da configurare una colpa da parte del ricorrente nel proporre l’impugnazione, attivando inutilmente la macchina della giustizia.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. L’istituto del concordato in appello si basa su una logica deflattiva e premiale: lo Stato ottiene una definizione rapida del processo, mentre l’imputato beneficia di una riduzione di pena. Questo equilibrio si regge sulla rinuncia dell’imputato a contestare nel merito la propria colpevolezza. Sostenere, dopo aver accettato l’accordo, che si sarebbe dovuti essere assolti, rappresenta una contraddizione logica e giuridica. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (tra cui Cass. n. 944/2020 e n. 22002/2019) conferma in modo unanime che sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in caso di concordato. La decisione di procedere de plano (cioè senza discussione orale) e di irrogare una sanzione pecuniaria sottolinea la gravità di un utilizzo improprio degli strumenti di impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi affronta un processo penale: la scelta di un rito alternativo, come il concordato in appello, ha conseguenze definitive e non reversibili. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e ridotta, dall’altro preclude la possibilità di contestare la condanna su determinati punti. La decisione di ricorrere in Cassazione deve essere ponderata attentamente, poiché un’impugnazione basata su motivi palesemente inammissibili non solo viene respinta, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Cosa succede se presento un ricorso in Cassazione dopo aver accettato un concordato in appello?
Se il ricorso si basa su motivi che sono considerati implicitamente rinunciati con l’accordo (come la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p.), la Corte di Cassazione lo dichiarerà inammissibile.
Posso contestare la mia colpevolezza dopo aver firmato un concordato in appello?
No. Secondo la Corte, l’adesione al concordato in appello implica l’accettazione della condanna e la rinuncia a sollevare questioni incompatibili con essa, come l’esistenza di cause di proscioglimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo contesto?
Oltre a non ottenere alcun risultato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso 4.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nel proporre un ricorso evidentemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 17/02/1986
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
clate-awise-alle-;- udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catan che, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. cod. pen. (capo A) 110, 648 cod. pen. (capo B) e 110, 707 cod. pen. (capo C);
considerato che il ricorso ha dedotto la mancata valutazione delle condizion proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. anche alla luce di quanto dedotto con i motivi di gravam e che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinun per l’appunto, alla mancata valutazione delle condizioni di cui all’art. 129 cit. (Sez. 1, 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, 276102 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di co in ragione dell’evidenza dell’inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; S 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa d ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.