Concordato in appello: i limiti al ricorso per Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo tra le parti sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini entro cui è possibile impugnare la sentenza che ratifica tale accordo. La pronuncia sottolinea come, una volta raggiunto l’accordo, le questioni di merito si intendano rinunciate, limitando drasticamente i motivi di un eventuale ricorso successivo.
Il caso in esame
Un imputato, condannato in primo grado per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), aveva proposto appello. In sede di giudizio di secondo grado, la difesa e la pubblica accusa raggiungevano un accordo sulla rideterminazione della pena, recepito dalla Corte d’Appello di Lecce.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sollevando diverse censure:
* Violazione di legge per la presunta insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
* Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
* Vizi di motivazione della sentenza d’appello.
* Omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza riguardo ai limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. I giudici hanno ribadito che, una volta che le parti hanno volontariamente raggiunto un accordo sulla pena, accettando di fatto il giudizio di colpevolezza, non possono poi rimettere in discussione il merito della vicenda processuale in Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso per cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi specifici e attinenti alla validità dell’accordo stesso. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Irregolarità nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili, come nel caso di specie, le doglianze relative a motivi che devono considerarsi rinunciati con l’accordo, come la valutazione delle prove o il riconoscimento delle attenuanti. Allo stesso modo, non è possibile lamentare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi nella determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia illegale (cioè determinata al di fuori dei limiti di legge o di specie diversa da quella prevista).
Poiché i motivi sollevati dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura deflattiva e negoziale del concordato in appello. Scegliendo questa strada, l’imputato ottiene una riduzione della pena ma, allo stesso tempo, rinuncia implicitamente a far valere in Cassazione la maggior parte delle censure relative al merito della condanna. La possibilità di un ulteriore controllo di legittimità è circoscritta alla sola verifica della correttezza procedurale con cui si è formato l’accordo, garantendo così la stabilità delle decisioni basate sul patto processuale tra le parti.
Che cos’è il concordato in appello?
È un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero sui motivi d’appello e sulla pena da applicare, che viene poi sottoposto alla valutazione del giudice d’appello. Se il giudice lo accoglie, emette una sentenza che recepisce l’accordo.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo una sentenza di concordato in appello?
No. Secondo la giurisprudenza costante, il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici: vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accordarsi, al consenso del pubblico ministero o nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto.
Perché i motivi proposti dal ricorrente sono stati dichiarati inammissibili?
Perché riguardavano questioni di merito (come la tipicità del reato, le attenuanti o la valutazione per un proscioglimento) che si considerano rinunciate con l’adesione al concordato in appello. Tali motivi non rientrano nelle limitate eccezioni per cui è ammesso il ricorso in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47958 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47958 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in accoglimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena, confermando nei resto la pronuncia di condanna per il reato ascritto, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per la mancata integrazione dei profili di tipicità del reato di cui all’art. 73 d.P. ottobre 1990, n. 309, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto all’atto di appello della difesa; mancanza di motivazione in relazione al mancato accertamento di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovver diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Presidente
Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il
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