Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46057 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46057 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
Sentenza
sui ricorsi proposti da NOME NOME nato a Brindisi il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Brindisi il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Nardò (LE) il DATA_NASCITA COGNOME NOME natio Brindisi il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato Brindisi il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce in data 2/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e il rigetto del ricorso per COGNOME NOME per tutti i motivi tranne che per secondo in relazione al quale ha chiesto l’annullamento con rinvio; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME con le quali si è riportato ai motivi di ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO Savona per NOME con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
NOME(e
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 2/11/2022, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Brindisi emessa il 5/10/2021 con la quale in esito al giudizio abbreviato, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di associazione a delinquere, furto aggravato e ricettazione a loro ascritti, accoglieva il concordato in appello proposto da COGNOME, COGNOME e COGNOME e rideterminava la pena per quest’ultimo ad anni due, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; per COGNOME ad anni tre di reclusione ed euro 1.600,00 di multa; per COGNOME, previo riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c. 2 c.p. (vecchio testo), a mesi otto di reclusione ed eur 200,00 di multa.
La Corte d’appello, poi, quanto a NOME, ritenuta l’ipotesi attenuata all’art. 648, co. 2, c.p., in relazione al capo 2), riduceva la pena a lui inflitta ad anni se mesi 8 e giorni 20 di reclusione, eliminando la pena accessoria e confermava integralmente la sentenza quanto ad NOME.
2.Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i predetti imputati deducendo, i seguenti motivi di gravame:
2.1. NOME : nullità della sentenza e dell’intero processo, per avere la Corte d’appello proceduto in assenza dell’imputato il quale, essendo detenuto per altra causa ed avendo manifestato la volontà di presenziare all’udienza, non era stato condotto in udienza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge (art. 506 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 648 c.p. La Corte d’appello avrebbe inflitto un pena illegale, poiché ha aumentato la pena per il reato satellite di cui al capo 2), per la ritenuta recidiva di cui all’art. 99 c.p., senza effettuare il bilanciamento t la circostanza attenuante di cui al co. 2 c.p. e la detta aggravante.
2.3 Il terzo motivo attiene alla omessa o insufficiente motivazione in relazione alla determinazione della pena che, essendo prossima al medio edittale avrebbe dovuto essere supportata da una motivazione” rafforzata”.
2.4. Con il quarto motivo NOME si duole dell’aumento di pena operato per reati di furto (capi 4 e 5 ), i quali, non essendo stata sporta querela ai sensi del Dlgs. 150/2022, risultavano improcedibili.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta carenza ed illogicità ella motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo: la Corte
d’appello avrebbe valorizzato elementi fattuali, in particolare la disponibilità del garage di INDIRIZZO considerato base logistica del sodalizio, ovvero le videoriprese acquisite in un’indagine parallela a quella in oggetto, relativa a fatti commessi in Brindisi in epoca precedente ( settembre 2019) rispetto al reato di cui al capo 1) commesso nel dicembre 2019/luglio 2020.
Insufficiente sarebbe secondo la difesa, la motivazione della sentenza di appello in relazione al ruolo di organizzatore attribuito al NOME che , contrariamente a quanto si assume in sentenza, era stato contestato con uno specifico motivo di appello.
2.6. Il ricorrente denuncia poi la mancata motivazione in ordine al motivo di appello con il quale sui censurava l’argomentazione del giudice di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile della ricettazione dell’autovettura Alfa Romeo Stelvio (capo 2) per il fatto di essere stato visto insieme a COGNOME entrare nel garage posto al seminterrato dello stabile sito al INDIRIZZO dal quale poi usciva la predetta auto, senza che però ne venissero identificati gli occupanti.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali hanno concordato la pena in appello, con unico motivo sostanzialmente sovrapponibile deducono l’illegalità della pena poiché la Corte d’appello, stante la modifica del regime di procedibilità per il delitto di furto aggravato, introdotto dal D.Igs. 150/2020, costituente “ius novum”, anzichè applicare, nel periodo di vacatio legis, l’aumento di mesi 4 di reclusione per i capi 5) e 6) (furti aggravati), avrebbe dovuto “considerare e preventivare gli effetti più favorevoli al reo” o, in alternativa, sospendere i procedimento e informare la p.o. della facoltà di esercitare il diritto di querela.
COGNOME NOME, che ha concordato la pena in appello, deduce con un unico motivo la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonostante l’espresso motivo di ricorso sul punto.
NOME con un unico articolato motivo deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto associativo, erroneamente ricavata dalla Corte d’appello da intercettazioni telefoniche dalle quali, secondo la prospettazioni difensiva, emergeva che NOME non era coinvolto in reati fine mentre la “messa a disposizione” era dovuta solo al rapporto affettivo che legava l’imputato a COGNOME NOME, figlia di COGNOME NOME e non poteva essere apprezzata come contributo causale alla esistenza e alla rafforzamento del sodalizio criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono tutti inammissibili.
Partendo, per ragioni di economia argomentativa, dall’esame dei ricorsi imputati COGNOME e COGNOME i quali hanno avuto accesso al concordato ex art. 599 bis c.p.p. e deducono l’illegalità della pena dovuta al mutato regime di procedibilità dei reati di furto aggravato (quanto ai reati satellite di cui ai capi 5 e 6), osserv il collegio che i ricorsi sono basati su motivi non consentiti.
2.1. Occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado – istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all’esito dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Questa Corte tuttavia ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 – n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
2.2. Alla stregua dei suddetti principi, in merito ai vizi denunciati dai predett COGNOME e COGNOME, deve rilevarsene l’inammissibilità non essendo deducibile con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la modifica normativa attinente al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato posto che il D.Igs.150/2022 che ha introdotto la modifica, è entrato in vigore ex art. 6 D.L. 162/2022, il 30 dicembre 2022 e cioè dopo la sentenza di appello emessa in data 2/11/202, sicchè la Corte territoriale giammai avrebbe potuto utilizzare le future previsioni sol perché inserite in una legge già promulgata, ma prorogata nell’entrata in vigore.
Neppure si configura nella fattispecie in esame l’invocato vizio relativo alla formazione della volontà dei ricorrenti di accedere al concordato in appello. Come è stato già evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418) quella dell’accordo è una tematica complessa, che evidenzia una molteplicità di profili statici, attinenti, cioè, alla struttura del pa dinamici, relativi alla formazione della richiesta e del consenso, e patologici, inerenti ai vizi che possono inficiare la volontà delle parti. Dal punto di vista
strutturale, sia che si voglia intendere il “patto” come un negozio bilaterale sinallagmatico, sia che si voglia fare riferimento alle impostazioni secondo cui il negozio sarebbe trilaterale, sia che ci si intenda riferire agli indirizzi secondo cu non vi sarebbe un sinallagma, ma un “congegno” che si estrinseca in due dichiarazioni convergenti, non si dubita che l’area negoziale connota lo stesso processo, che si caratterizza attraverso una peculiare alterazione delle cadenze tipiche dell’ordinaria dinamica procedimentale poiché accusa e difesa si accordano sull’entità della sanzione applicabile. Non pare dubitabile che con la richiesta dell’imputato di concordare la pena e di rinunciare ai motivi di impugnazione la parte, rinunciando a diritti, chiede, attraverso l’accordo, una determinata pena rispetto al quadro normativo in quel momento vigente, e dal contenuto di tale richiesta, raggiunto l’accordo, non può più recedere per ragioni di convenienza, salvo il caso in cui l’oggetto del patto sia illegale sin dall’iniz (pena illegale) o per fatti sopravvenuti (es. dichiarazione di illegittimit costituzionale) evenienze queste non verificatesi nel caso in esame.
A fronte, dunque, di ricorsi inammissibili perchè proposti per motivi non consentiti, va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (cfr. Sez.U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176).
Le Sez. Unite Salatino, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, hanno chiarito che la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all’abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione – essenzialmente di economia processuale – è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Né appare pertinente il richiamo operato dalla difesa, alla sentenza della Sez. 1, n. 39977/2019, Addis, Rv.276949, in cui la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la legge 28 aprile 2019, n. 36, che ha modificato la norma sulla legittima difesa, nel giudizio di legittimità celebratosi durante la “vacatio legis”. Nella sentenza citata si tratta infatti il diverso caso in cui lo ius novum ha comportato l’ampliamento della sfera di operatività della causa scriminante della legittima difesa, pertanto la Suprema Corte ravvisando un’ipotesi di abolitio crimins, realizzata tramite la previsione di
una causa che conduce alla non punibilità, cosi da escludere l’applicabilità della norma incriminatrice in talune delle ipotesi che precedentemente rientravano nella fattispecie generale, ha ritenuto corretta l’applicazione del principio di cui all’art. 2, secondo comma, cod. pen. trattandosi di elementi che incidono direttamente sulla struttura essenziale del reato e sulla sua punibilità, facendone venir meno il disvalore e, quindi, escludendo l’illiceità penale della condotta (Sez. 6, n. 38356 del 12/06/2014, Traviglia, Rv. 260282).
Nel caso che ci occupa, invece, lo ius novum ha riguardato il ( mutato) regime di procedibilità del reato il cui disvalore penale è rimasto intatto .
Parimenti inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti, il ricorso di COGNOME NOME, il quale ha rinunciato a tutti i motivi di appello compreso quello sulle attenuanti generiche, concordando la pena di mesi otto di reclusione e euro 200,00 di multa, integralmente recepita in sentenza.
Il ricorso di NOME è inammissibile perchè basato su motivi generici oltre che manifestamente infondati.
Il ricorrente ripropone le stesse censure avanzate con l’atto di appello puntualmente disattese dalla Corte di merito ( pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha escluso che la messa a disposizione dell’imputato fosse giustificata da ragioni affettive per il legame con COGNOME NOME, figlia di NOME, non indagata, congruamente valorizzando a fini dimostrativi del contributo causale, le intercettazioni dalle quali emergev .a che egli effettuava, insieme ai correi, sopralluoghi alla ricerca delle auto da rubare con la sua autovettura “pulita”, così prestando un contributo causale rilevante alla vita della struttura ( cfr. pag.10).
Vale la pena ricordare il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità – e che va qui ribadito- secondo cui, in materia di reati associativi, l commissione dei “reati-fine” dell’associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 dep.2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, COGNOME, Rv. 264826), considerato che la fattispecie incriminatrice dell’art. 416 c.p., richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a “forma libera”, integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all’evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, con la conseguenza, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, della irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, e, per converso, del carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi
?o
immediatamente dimostrativi dell’appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di “partecipazione” è strutturalmente impermeabile alla consumazione del “reato-fine” (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703).
5. Quanto al ricorso di NOME, il primo motivo con cui si deduce la nullità della sentenza per non avere la Corte territoriale consentito all’imputato, detenuto, di partecipare all’udienza del 2/11/2022, è manifestamente infondato. Va rilevato infatti che il giudizio camerale si è svolto a norma dell’art 23 bis D.L. 137/2020, pertanto la volontà di presenziare all’udienza secondo quanto stabilito dall’art. 23 bis, co. 4, D.L. 137/2020, doveva essere formulata entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza. Nel caso in esame risulta che la richiesta fu avanzata dal difensore solo 1’1/11/2022.
5.1. Parimenti manifestamente infondato appare il motivo di ricorso che attiene alla determinazione della pena laddove si afferma che, una volta riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, co. 2, c.p., il giudice di appello avre dovuto effettuare il giudizio di bilanciamento di detta circostanza attenuante, con la recidiva. Ed invero, trascura il ricorrente di considerare che entrambi i giudici di merito hanno individuato quale reato più grave il delitto di cui all’art. 416 c.p. né l’imputato ha espresso censure al riguardo per cui il modus procedendi del giudice di appello che ha considerato la recidiva in relazione reato considerato più grave ( art. 416 c.p., comma 1 c.p.), procedendo poi all’aumento di mesi 1 reclusione per il reato satellite di cui al capo 2) ( art 648, co. 2, c.p.), appa corretto. Questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di reato continuato che il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, Rv. 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011, Rv. 251403). Non vi è motivo di discostarsi da tale insegnamento che deve, quindi, essere ribadito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2. Il terzo motivo con cui si contesta l’eccessività della pena e l’omessa motivazione sul punto, è generico oltre che manifestamente infondato. La graduazione della pena, infatti, secondo un consolidato orientamento di legittimità rientra nella discrezionalità del giudice di merito che lo esercita i aderenza ai criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 c.p., e nella specie l’onere argomentativo risulta compiutamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 8).
5.3. Quanto alla richiesta di annullamento della sentenza in relazione agli aumenti di pena per reati divenuti improcedibili a seguito della Riforma Cartabia
zePt)
(capi 4 e 5), si richiamano le considerazioni sopra espresse a proposito dei ri COGNOME e COGNOME.
5.4. Il motivo 5 con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per il di cui all’art. 416 c.p. è inammissibile perchè meramente reiterativo di dogli già avanzate con l’atto di appello sulle quali il giudice di appello ha adeguate risposto che il ricorrente trascura omettendo di assolvere alla cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Ed invero con tale moti ed anche con quello successivo relativo all’affermazione di responsabilità pe delitto di ricettazione, il ricorrente denuncia l’illogicità della motivazio base di una diversa lettura dei dati processuali con motivo dunque non consenti in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non s sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di saggiare la tenuta logica d pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l’appar argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuat dall’esterno ( Sez. Unite n. 12 del 31712/2000, Rv. 216260). Nel caso di specie giudice di merito con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragion suo convincimento ( si vedano in particolare pagg. 6 e segg.) valorizzando contenuto delle plurime e convergenti intercettazioni e facendo applicazione corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione di responsabilità e sussistenza dei delitti di associazione a delinquere, furto e ricettazione.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dichiarar l’inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidinte