Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente di raggiungere un accordo sulla pena nel secondo grado di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze di tale scelta, chiarendo quali porte si chiudono per l’imputato che decide di percorrere questa strada. La decisione sottolinea che l’accordo sulla pena implica una rinuncia quasi totale a ulteriori contestazioni, rendendo il successivo ricorso per cassazione un’opzione estremamente limitata.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imprenditore condannato per reati di bancarotta legati al fallimento di una sua società, dichiarato nel 2010. Giunto al processo di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello, l’imputato ha raggiunto un accordo con la Procura Generale, aderendo al cosiddetto concordato in appello sulla rideterminazione della pena.
Nonostante l’accordo, l’imprenditore ha deciso di presentare comunque ricorso in Cassazione. Il motivo del ricorso non riguardava la misura della pena concordata, bensì una presunta nullità verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, che, a suo dire, avrebbe leso il suo diritto di difesa.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e il Concordato in Appello
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere con le formalità dell’udienza, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che la scelta di aderire al concordato in appello preclude la possibilità di sollevare altre doglianze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono nette e si fondano sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello. I giudici hanno spiegato che, quando l’imputato accetta di concordare la pena, rinuncia implicitamente a tutti gli altri motivi di appello che aveva proposto o che avrebbe potuto proporre. L’accordo si cristallizza unicamente sul trattamento sanzionatorio, escludendo ogni altra questione, sia di merito che di procedura.
Nel caso specifico, l’eccezione sulla nullità del giudizio di primo grado per lesione del diritto di difesa è un motivo che non attiene alla pena, bensì alla regolarità del processo. Di conseguenza, aderendo al concordato, l’imputato ha perso il diritto di far valere tale vizio. La Corte ha sottolineato che questa rinuncia si estende anche alle nullità che avrebbero potuto essere sollevate ai sensi dell’art. 604 c.p.p.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione offre un importante monito: il concordato in appello è una scelta strategica con conseguenze definitive. Se da un lato offre la certezza di una pena concordata, spesso più mite, dall’altro comporta il sacrificio di quasi tutte le altre armi difensive. L’imputato e il suo difensore devono quindi ponderare attentamente questa opzione, consapevoli che, una volta siglato l’accordo, non sarà più possibile tornare indietro per contestare vizi procedurali o errori di valutazione avvenuti nei gradi precedenti. La decisione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rafforza il principio secondo cui gli strumenti processuali non possono essere utilizzati in modo contraddittorio.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per vizi del processo di primo grado dopo aver concluso un concordato in appello?
No. Secondo l’ordinanza, la scelta del concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio concordato.
A quali motivi di ricorso si rinuncia con il concordato in appello?
Si rinuncia a tutti i motivi di appello che non riguardano strettamente il trattamento sanzionatorio. Ciò include, come nel caso di specie, le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado per presunta lesione del diritto di difesa.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42863 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42863 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a reati di bancarotta attinenti al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 13 maggio 2010;
Considerato che l’unico motivo di appello – che eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per una lesione del diritto di difesa asseritamente verificatcei nel corso del giudizio di primo grado -non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad
eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzioNOMErio, e quindi anche a quello proposto ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 03/10/2023