Il Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto con la legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento processuale volto a deflazionare il carico giudiziario, permettendo alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta significative limitazioni al diritto di impugnare la decisione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Nel caso di specie, un imputato era stato condannato in primo grado per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (17,5 grammi di hashish). In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo, il cosiddetto concordato in appello, che portava a una parziale riforma della sentenza e alla condanna a una pena di un anno di reclusione.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito alla sua responsabilità penale. La questione giunta al vaglio della Suprema Corte era quindi se un tale motivo di ricorso fosse ammissibile a fronte di una sentenza frutto di un patteggiamento tra le parti.
Il Concordato in Appello e i Limiti al Ricorso
L’articolo 599-bis del codice di procedura penale stabilisce che le parti possono chiedere alla Corte d’Appello di concordare sull’accoglimento di uno o più motivi, rinunciando agli altri. Se l’accordo comporta una nuova determinazione della pena, questa deve essere indicata dalle parti stesse. Questo istituto si fonda sulla volontà negoziale dell’imputato e del pubblico ministero, che scelgono di definire il processo in modo più rapido.
La Natura dell’Accordo Processuale
La natura consensuale del concordato in appello è il fulcro della questione. Una volta che le parti hanno liberamente stipulato un accordo, consacrato poi nella decisione del giudice, la possibilità di rimetterlo in discussione unilateralmente è fortemente limitata. L’accordo processuale, infatti, implica una rinuncia a contestare i punti non oggetto del patteggiamento.
I Vizi Deducibili in Cassazione
La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini dell’impugnabilità delle sentenze emesse ex art. 599-bis. È stato chiarito che il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per contestare specifici vizi, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
4. Illegalità della pena concordata, ad esempio perché non conforme ai limiti edittali previsti dalla legge.
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze relative a motivi cui si è rinunciato o alla valutazione del merito della responsabilità sono considerate inammissibili.
La Decisione della Suprema Corte sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, coerentemente con il proprio orientamento, ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno ribadito che l’accordo processuale preclude la possibilità di sollevare in sede di legittimità questioni relative alla motivazione sulla responsabilità penale, in quanto si tratta di un aspetto superato dalla volontà concorde delle parti di definire il giudizio.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il motivo di ricorso proposto dall’imputato, un generico vizio di motivazione sulla responsabilità, non rientra nel novero delle doglianze consentite. L’accordo stipulato in appello rappresenta un negozio processuale che, una volta recepito dal giudice, non può essere messo in discussione se non per i vizi genetici che ne hanno inficiato la formazione o per palese illegalità della sanzione. L’imputato, aderendo al concordato, ha implicitamente rinunciato a contestare la propria colpevolezza, concentrando l’accordo sulla misura della pena. Pertanto, lamentare una carenza di motivazione su un punto implicitamente accettato è una contraddizione logica e giuridica che rende il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre specificato che neppure la generica lamentela sulla violazione dell’art. 133 cod. pen. (relativo ai criteri di commisurazione della pena) può trovare spazio, poiché la pena stessa è stata oggetto dell’accordo tra le parti.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame consolida un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con precise conseguenze processuali. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione più rapida e potenzialmente più favorevole del processo, dall’altro comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono quindi valutare attentamente i pro e i contro di tale istituto, consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, sarà estremamente difficile, se non impossibile, rimettere in discussione il merito della vicenda processuale davanti alla Corte di Cassazione.
Che cos’è il concordato in appello?
È un accordo processuale, previsto dall’art. 599-bis c.p.p., con cui l’accusa e la difesa concordano sull’accoglimento di alcuni motivi di appello, rinunciando agli altri, al fine di ottenere una nuova determinazione della pena e una più rapida definizione del processo.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici e limitati, quali vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, un contenuto della sentenza diverso dall’accordo, o l’illegalità della pena concordata. Non è possibile contestare il merito della responsabilità penale.
Perché il ricorso nel caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha contestato un vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale, un motivo non consentito dalla legge per le sentenze di concordato in appello. Scegliendo l’accordo, l’imputato ha rinunciato a contestare tale aspetto, rendendo l’impugnazione su quel punto inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3709 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3709 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa a seguito di art. 599 bis cod. proc. pen, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per il reato di all’art. 73 co. 4 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente senza autorizzazione e al di una successiva cessione a terzi grammi 17,5 di sostanza stupefacente di tipo hashish.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al giu di responsabilità del reato in capo all’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito delle modifich’e apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, ent in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di ap provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei moti appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accog comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale son d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi al formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso de AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentr sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, R 272969). Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura d pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una vol consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipote di illegalità della pena concordata (Sez.3, n 19983 del 09/06/2020 Ud. (dep. 03/07/2020) Rv. 279504).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accede concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appel mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 220 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato, pertanto, non ponend profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generi violazione dell’art. 133 cod.pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proce consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il c sigli re estensore
Il Presidente