Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1948 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1948 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24/06/2025, la Corte d’appello di L’Aquila, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale rifor della sentenza del 18/04/2024 del Tribunale di Pescara, riconosciuta anche la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., in aggiunta alle g riconosciute circostanze attenuanti della lieve entità del fatto del fatto e generiche rideterminava in un anno e nove mesi di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per il reato di estorsione.
Avverso l’indicata sentenza del 24/06/2025 della Corte d’appello di L’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO, affidato a un unico motivo, che è prospettato in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 129 dello stesso codice.
Il ricorrente contesta che la Corte d’appello di L’aquila avrebbe dovuto valutare la fondatezza del motivo di appello con il quale egli aveva dedotto che, nel rapporto con la persona offesa, era intervenuta una novazione
dell’obbligazione naturale fondata sul debito di gioco, la quale era stata «mutata in riconoscimento di debito», «con conseguente insussistenza dell’ipotesi delittuosa ascritta nel capo di imputazione» in quanto il fatto di cui allo stesso capo d’imputazione non costituiva reato.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01. In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta che la Corte d’appello di L’Aquila avrebbe dovuto proscioglierlo perché il fatto non costituiva reato, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarat inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al pagamento della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P . Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025.