Concordato in appello: i limiti all’impugnazione in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale finalizzato a definire il giudizio di secondo grado in modo più rapido. Tuttavia, la sua scelta comporta conseguenze precise sui successivi gradi di giudizio. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i confini invalicabili del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quali motivi di impugnazione sono da considerarsi preclusi.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato in primo grado per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. In secondo grado, la difesa dell’imputato ha raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, accedendo alla procedura del concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.). La Corte d’Appello, ratificando l’accordo, ha emesso una sentenza di condanna nei termini concordati.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sollevando due questioni: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso e i limiti del concordato in appello
Il ricorso si basava sulla contestazione del merito della decisione, ovvero sulla colpevolezza e sulla valutazione degli elementi che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. Tuttavia, la natura stessa del concordato in appello si fonda sulla rinuncia delle parti ai motivi di appello. L’accordo sulla pena presuppone, infatti, un’accettazione del giudizio di colpevolezza e una cristallizzazione del trattamento sanzionatorio, salvo specifici vizi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’importante lezione sulla portata del concordato in appello. I giudici hanno spiegato che l’impugnazione di una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. è consentita solo per motivi molto specifici e circoscritti. Essi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Qualora la decisione di una delle parti di accedere al concordato sia stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancato consenso del Procuratore Generale: Se l’accordo non ha ricevuto il necessario consenso da parte dell’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
4. Illegalità della pena: Se la pena concordata e applicata risulta illegale (ad esempio, perché supera i massimi edittali o non rispetta i minimi di legge).
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze relative a questioni di merito, come la valutazione della responsabilità o la concessione delle attenuanti, sono considerate rinunciate implicitamente con l’adesione al concordato. Pertanto, tentare di riaprire la discussione su questi punti in Cassazione costituisce un motivo non consentito dalla legge. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 30990/2018 e n. 22002/2019), confermando che le uniche critiche ammissibili sono quelle che attengono alla regolarità procedurale dell’accordo o all’illegalità della sanzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che produce effetti definitivi sulla possibilità di impugnazione. L’imputato che accetta questa via processuale rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza e le valutazioni sulla pena, potendo far valere in Cassazione solo vizi genetici dell’accordo o palesi illegalità sanzionatorie. La conseguenza della proposizione di un ricorso con motivi non consentiti è la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, il dissenso del Procuratore Generale, un contenuto della sentenza difforme dall’accordo o l’illegalità della pena inflitta.
Quali motivi non possono essere usati per ricorrere contro un concordato in appello?
Non sono ammissibili i motivi che riguardano il merito della decisione, come la contestazione dell’affermazione di responsabilità o la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché si considerano questioni a cui l’imputato ha rinunciato aderendo all’accordo.
Cosa accade se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale la Corte di appello di Catania ha emesso sentenza di condanna ai sensi dell’art. cod. proc. pen., per il reato dì cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorr con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in or affermazione della responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze att generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non conse Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso l emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Pro generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ment inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle c di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 2 Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi dell rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in ap all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spa essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente