Concordato in Appello: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di concordato in appello, stabilendo con un’ordinanza l’inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che contestava la pena precedentemente pattuita. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a garantire la stabilità degli accordi processuali e l’efficienza del sistema giudiziario.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo in primo grado per il reato di simulazione di reato, previsto dall’art. 367 del codice penale. In seguito alla condanna, l’imputato ha presentato appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa e la pubblica accusa hanno raggiunto un accordo sulla misura della pena, una procedura nota come “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.). La Corte d’Appello, valutata la congruità della pena concordata, ha ratificato l’accordo. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare un ulteriore ricorso per Cassazione, contestando proprio la sanzione che aveva liberamente pattuito.
La Decisione della Corte e il Principio del Concordato in Appello
La Suprema Corte, con una decisione rapida e senza formalità di procedura, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’orientamento consolidato secondo cui un imputato non può rimettere in discussione una pena che è stata oggetto di un libero accordo con l’accusa. Il concordato in appello rappresenta infatti una scelta processuale strategica che, una volta formalizzata e approvata dal giudice, cristallizza la sanzione, precludendo ulteriori contestazioni sul punto.
Le Motivazioni della Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha spiegato che l’accordo sulla pena in appello interviene dopo un completo accertamento della responsabilità dell’imputato nel primo grado di giudizio, responsabilità che, nel caso di specie, non era più oggetto di contestazione da parte dell’appellante. Pertanto, l’impugnazione successiva alla pattuizione della pena appare priva di fondamento logico e giuridico.
La Corte ha inoltre agito ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, una norma che consente di definire i ricorsi palesemente inammissibili de plano, ovvero con una procedura camerale non partecipata. Questa modalità accelerata è riservata ai casi in cui l’infondatezza dell’impugnazione è evidente, come in questa circostanza. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la natura definitiva del concordato in appello. Per gli imputati e i loro difensori, la decisione di accedere a questo istituto deve essere ponderata attentamente, poiché implica una rinuncia a future contestazioni sulla misura della pena. Se da un lato l’accordo può portare a una riduzione della sanzione rispetto a quella inflitta in primo grado, dall’altro chiude la porta a un eventuale ricorso in Cassazione sul punto. La pronuncia della Suprema Corte sottolinea l’importanza della coerenza processuale e del principio di auto-responsabilità delle parti, contribuendo a deflazionare il carico di lavoro della Corte stessa ed evitando impugnazioni meramente dilatorie.
È possibile impugnare in Cassazione una pena concordata in appello?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l’imputato non può porre in discussione la misura della pena che è stata liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello. Di conseguenza, un ricorso di questo tipo è inammissibile.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata determinata in 3.000 euro.
Come decide la Corte di Cassazione su un ricorso palesemente inammissibile come questo?
La Corte provvede ‘senza formalità di procedura’, ovvero de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Ciò significa che la decisione viene presa in camera di consiglio, sulla base degli atti, senza la partecipazione delle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40782/23 Cantiello
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 367 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l’accordo delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024