Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato a Maddaloni il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME NOME, nato ad Aversa il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso la sentenza in data 14/3/2024 della Corte di appello d Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
4:. NOME (51/a Catrtk GLYPH 94· 11e 4e) RITENUTO N FATTO
Con sentenza in data 14 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 11 luglio 2023 del Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale della medesima città, su concordi richieste RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha:
rideterminato la pena finale nei confronti di NOME COGNOME in anni 4 di reclusione ed Euro 1.266,00 di multa, di NOME COGNOME n anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa e di NOME COGNOME in anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione;
revocato la dichiarazione di interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5;
condannato NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla parte civile NOME COGNOME.
Gli imputati erano chiamati a rispondere di una serie di reati di concorso in rapina (COGNOME – capo A), concorso in lesioni personali volantarie aggravate e violenza privata (COGNOME, COGNOME e COGNOME – capo B), concorso in rapina e tentata estorsione (COGNOME e COGNOME – capo C), concorso in lesioni personali volontarie (COGNOME e COGNOME – capo D), violazione della legge sulle armi (COGNOME – capo E) – estorsione e calunnia (COGNOME – capi G e H).
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per COGNOME:
2.1.1. Violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. stante l’inosservanza nonché l’erronea applicazione della legge processuale di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen. in riferimento alla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. inerente la necessaria nomina di C.T.U. al fine di accertare la piena capacità di intendere e di volere al momento dei fatti del COGNOME, rilevante per la valutazione RAGIONE_SOCIALE capacità volitive del medesimo in relazione alla richiesta di definizione del procedimento nelle forme di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen.
2.1.2. Violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza di elementi da cui desumere la certa responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti di causa.
2.2. per COGNOME:
2.2.1. Annullamento con rinvio ex art. 623 cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2.2. Annullamento della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
2.3. per NOME:
2.3.1. Violazione di legge in quanto la Corte avrebbe dovuto contenere la pena nei minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. I ricorsi degli imputati sono tutti manifestamente infondati.
Al riguardo devesi osservare:
2.1. Tutti gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio ed è principio consolidato che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, post che l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti limita la cognizione del giudice di legitlimità ai motivi no oggetto di rinuncia (Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619) così come è inammissibile il ricorso nel quale si deduce la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, del 2020, Rv. 278170).
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2.2. La C.T.U. in atti presentata nell’interesse dell’imputato COGNOME non documenta che lo stesso fosse incapace di prestare il consenso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Del resto, è appena il caso di rilevare:
che il COGNOME era presente al giudizio e che la Corte di appello nulla ha rilevato circa la sua incapacità a partecipare all’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
che è inammissibile la produzione per la prima volta di documentazione innanzi alla Corte di cassazione.
2.3. Quanto alla doglianza di cui al superiore par. 2.2.2., è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti in ordine ai punti concordat implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al
versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.