Concordato in Appello: La Cassazione Conferma i Limiti all’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, tale accordo non è privo di conseguenze sulla possibilità di un successivo ricorso per Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito nuovamente quali sono i confini di impugnabilità di una sentenza emessa a seguito di tale accordo, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che contestava l’utilizzabilità di intercettazioni, un motivo di fatto rinunciato con l’accordo stesso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla decisione della Corte di Appello di Bari, che aveva parzialmente riformato una sentenza di primo grado del GUP del Tribunale di Trani. La riforma era avvenuta proprio in accoglimento di un accordo tra le parti, un concordato in appello, che aveva portato alla rideterminazione della pena.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito nella parte in cui avevano ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche a suo carico.
La Decisione della Corte: il concordato in appello e i suoi effetti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattando il caso con la procedura semplificata “de plano”. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: l’adesione al concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di impugnazione che ne sono oggetto.
La Suprema Corte ha specificato che il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per questioni ben precise, quali:
* Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo;
* Problemi legati al consenso del pubblico ministero;
* Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito.
Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile contestare motivi a cui si è di fatto rinunciato, come le doglianze sulla responsabilità penale, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o i vizi relativi alla determinazione della pena (a meno che questa non sia illegale).
Le Motivazioni della Scelta
Secondo la Corte, i motivi sollevati dal ricorrente, attinenti alla sua responsabilità e all’utilizzabilità delle prove (le intercettazioni), devono considerarsi coperti dalla rinuncia implicita nell’accordo. L’aver accettato di “concordare” la pena in appello significa accettare il quadro probatorio e la valutazione di responsabilità effettuata nei gradi di merito, rinunciando a contestarli ulteriormente.
La giurisprudenza citata dalla Corte (Sez. 2, n. 22002 del 2019) è chiara nel sostenere che anche le eccezioni di inutilizzabilità delle prove, se non specificamente escluse dall’accordo, si intendono ricomprese nella rinuncia generale ai motivi d’appello. Scegliere la via del patteggiamento in appello è una decisione strategica che preclude la possibilità di un ripensamento su questioni già implicitamente superate dall’accordo stesso.
Le Conclusioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un punto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere ponderata attentamente. Essa offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, ma al costo di rinunciare alla possibilità di far valere in Cassazione la maggior parte delle censure relative al merito del processo. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione palesemente inammissibile.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito. Non è ammissibile per motivi a cui si è rinunciato con l’accordo stesso.
Le eccezioni sull’inutilizzabilità delle prove sono comprese nella rinuncia del concordato in appello?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, se non diversamente specificato, l’accordo tra le parti implica la rinuncia anche a sollevare eccezioni sull’utilizzabilità delle prove, come le intercettazioni, poiché tali questioni sono ricomprese nell’ambito della rinuncia ai motivi di merito.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a Terlizzi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari 1’11/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.La Corte di Appello di Bari , aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bi cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 20/3/2018, rideterminando la pena come concordata dalle parti.
Ricorre l’imputato deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni .
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti e
ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 COGNOME Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv.276102 – 01).
Nel caso di specie , i motivi sulla responsabilità sono stati oggetto di specifica rinunzia in udienza e le eccezioni di inutilizzabilità devono ritenersi ricomprese in detta rinunzia nell’ambito del concordato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
NOME COGNOME rino
Roma 9 luglio 2024
Il Consigliere est.
COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME ir.la Borsellino
COGNOME