Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, una volta raggiunto tale accordo, quali sono i limiti per un’eventuale impugnazione in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sulla questione, stabilendo in modo netto quando il ricorso è da considerarsi inammissibile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Pena Concordata
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. Quest’ultima aveva applicato la pena concordata tra le parti, come previsto dalla procedura del concordato in appello. L’imputato, tuttavia, si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio che lui stesso aveva contribuito a definire. In sostanza, dopo aver accettato l’accordo sulla pena, tentava di rimetterlo in discussione davanti alla Suprema Corte.
I Limiti del Ricorso in Cassazione e il concordato in appello
La questione centrale affrontata dai giudici di legittimità riguarda i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio in questa ordinanza, traccia un perimetro ben definito. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si deducono motivi specifici, quali:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancato consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. Illegalità della sanzione inflitta (perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge).
Al di fuori di queste ipotesi, le contestazioni non sono ammesse.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla legge. I giudici hanno spiegato che l’accordo processuale sul concordato in appello implica una rinuncia implicita a contestare i punti che ne sono oggetto. Pertanto, sono inammissibili le doglianze relative a motivi a cui la parte ha rinunciato, come la valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o i vizi attinenti alla determinazione della pena, quale il mancato riconoscimento di attenuanti.
Richiamando un proprio precedente (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019), la Corte ha ribadito che l’imputato non può, prima, concordare una pena e, poi, lamentarsene in sede di legittimità, definendola eccessiva. Il ricorso dell’imputato è stato inoltre giudicato del tutto generico, limitandosi a lamentare aspetti della pena già accettati in sede di appello.
Le Conclusioni: La Decisione Finale
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tale declaratoria ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Quest’ultima sanzione è stata commisurata all’effettivo grado di colpa del ricorrente nell’aver intrapreso un’azione giudiziaria palesemente infondata. La decisione rafforza il principio secondo cui il concordato in appello è un patto processuale che, una volta siglato in assenza di vizi, preclude ulteriori discussioni sul merito della pena concordata.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi specifici e tassativi, come quelli relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto della sentenza non conforme all’accordo.
Si può contestare la mancata concessione di attenuanti generiche se si è raggiunto un accordo sulla pena in appello?
No. Secondo la Corte, le doglianze relative alla determinazione della pena, incluse le attenuanti, si considerano rinunciate con l’accettazione del concordato e non possono essere motivo di ricorso in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un ricorso per motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ordin al reato di cui all’art. 493-ter cod.pen..
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali o diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dol del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Impèriali