Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, chiudendo così il processo in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: una volta raggiunto tale accordo, il ricorso successivo basato su motivi a cui si è rinunciato è inammissibile. Analizziamo questa importante decisione.
Il Contesto Giudiziario del Caso
Un imputato era stato condannato per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). In sede di appello, la sua difesa aveva presentato diversi motivi di ricorso, chiedendo il riconoscimento di attenuanti e l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Svolta in Appello: l’Accordo e la Rinuncia ai Motivi
Durante l’udienza davanti alla Corte d’Appello, la situazione ha preso una piega decisiva. La difesa dell’imputato e il Procuratore Generale hanno raggiunto un accordo sulla pena. Questo accordo prevedeva una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave (comma 5 dell’art. 73) e, contestualmente, la rinuncia da parte dell’imputato a tutti gli altri motivi di appello precedentemente sollevati. La Corte d’Appello ha quindi emesso una sentenza che recepiva i termini di tale accordo.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando vizi di motivazione proprio in relazione ai punti a cui aveva rinunciato. La Suprema Corte, con una decisione netta e in linea con il suo orientamento consolidato, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su un principio giuridico solido e inequivocabile. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) non può rimettere in discussione la volontà della parte di accedere all’accordo stesso, né tantomeno può riproporre doglianze relative a motivi che sono stati oggetto di esplicita rinuncia.
La motivazione della Corte territoriale, in questi casi, è considerata immune da censure perché si fonda sulla correttezza della qualificazione giuridica concordata e sulla congruità della pena pattuita. Richiamando una precedente sentenza (n. 30990/2018), i Giudici hanno specificato che sono inammissibili le lamentele relative sia alla formazione della volontà di accordarsi, sia al contenuto della pronuncia conforme all’accordo, sia, a maggior ragione, ai motivi rinunciati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la natura definitiva e vincolante del concordato in appello. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, il messaggio è chiaro: la scelta di accedere a questa procedura comporta una rinuncia consapevole e tombale agli altri motivi di impugnazione. Qualsiasi tentativo di ‘ripensamento’ attraverso un successivo ricorso in Cassazione è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. La decisione di concordare la pena deve essere, pertanto, ponderata attentamente, poiché chiude la porta a ulteriori contestazioni nel merito dei punti abbandonati.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena (concordato) in appello?
No, non è possibile fare ricorso in Cassazione per contestare i motivi che sono stati oggetto di rinuncia esplicita nell’ambito dell’accordo. La sentenza basata sul concordato è impugnabile solo per vizi specifici non relativi ai punti concordati e rinunciati.
Cosa succede ai motivi di appello a cui si è rinunciato durante il concordato?
I motivi a cui si è rinunciato vengono definitivamente abbandonati. La rinuncia è un presupposto fondamentale dell’accordo e preclude la possibilità di riproporli in una successiva fase di giudizio, come il ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, dopo aver raggiunto un concordato in appello e aver rinunciato agli altri motivi, ha tentato di contestare in Cassazione proprio quegli aspetti oggetto della sua rinuncia. Secondo la giurisprudenza consolidata, tale comportamento processuale non è consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAORMINA il 14/11/1987
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso GLYPH aHe-partir udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Catania, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazion con riferimento ai motivi sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e 74, comma 7, d.P.R. n. 309;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. all’udienza del 24/05/2024 il trattamento sanzionatorio ai sensi degli artt. 599-bis e 602 ) comma 1-bis, cod. proc. pen., previa riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73, aveva rinunciato agl altri motivi di appello;
ritenuto pertanto che la motivazione della Corte territoriale sulla correttezza della qualificazione giuridica e sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato debba ritenersi immune da censure imperniate sulla originaria proposta di concordato, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025