Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 33186/2024, offre importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Questo strumento processuale, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, ma tale accordo produce effetti vincolanti che si estendono anche al giudizio di legittimità. Il caso analizzato dalla Suprema Corte dimostra come l’adesione a tale accordo precluda la possibilità di sollevare determinate questioni nel successivo ricorso.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari, emessa a seguito di un accordo sulla pena. I motivi del ricorso erano principalmente due. In primo luogo, si lamentava un vizio di motivazione riguardo all’elemento psicologico del reato contestato (istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.), sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata la sua colpevolezza. In secondo luogo, si contestava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, un beneficio che sospende l’esecuzione della condanna a determinate condizioni.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto, ritenendo entrambi i motivi non proponibili nel caso di specie. La decisione si fonda sulla natura stessa del concordato in appello e sui suoi effetti giuridici sull’intero procedimento penale. Analizziamo le argomentazioni della Corte per ciascun punto.
Il Motivo sull’Elemento Soggettivo del Reato
La Suprema Corte ha affermato che il motivo relativo alla responsabilità penale e all’elemento soggettivo non è consentito avverso la tipologia di sentenza impugnata. L’accordo sulla pena in appello, analogamente a quanto accade con la rinuncia all’impugnazione, comporta una sorta di accettazione del quadro accusatorio e della pena concordata. Questo accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità. In pratica, aderendo al concordato, l’imputato rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità, focalizzando l’accordo esclusivamente sulla quantificazione della pena.
La Questione della Sospensione Condizionale della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha osservato che la sospensione condizionale della pena era stata espressamente esclusa dall’accordo raggiunto tra le parti in sede di appello, come risultava chiaramente dal verbale d’udienza. Quando le parti definiscono la pena da applicare tramite un concordato, tutti gli aspetti sanzionatori, inclusi i benefici come la sospensione condizionale, devono essere parte integrante dell’accordo stesso. Se le parti decidono di escludere tale beneficio, non è possibile contestare tale esclusione in una fase successiva, a meno che la pena concordata non risulti illegale, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si basano sul principio dell’effetto preclusivo del concordato in appello. La scelta di definire il processo con un accordo sulla pena implica una rinuncia a far valere determinate doglianze. Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi specifici, come l’illegalità della pena concordata, ma non per riesaminare questioni di merito o aspetti che sono stati oggetto di negoziazione tra le parti. La Corte ha richiamato un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 29243/2018) per sottolineare come l’accordo sulla pena limiti la cognizione del giudice e precluda la discussione su punti a cui l’interessato ha implicitamente o esplicitamente rinunciato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del “Concordato in Appello”
Questa sentenza ribadisce la natura vincolante e definitiva dell’accordo raggiunto con il concordato in appello. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la decisione di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata con estrema attenzione. L’accordo non solo definisce la pena, ma preclude anche la possibilità di sollevare in Cassazione questioni relative alla colpevolezza o a benefici non inclusi nell’intesa. La sentenza cristallizza l’idea che il concordato è un atto negoziale che, una volta perfezionato, chiude la porta a un riesame del merito, salvo i ristretti casi di illegalità della pena.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di “concordato in appello” contestando la valutazione sulla responsabilità penale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la definizione del procedimento con il concordato in appello ha effetti preclusivi. L’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice e impedisce di sollevare questioni sulla responsabilità che si considerano rinunciate con l’accordo stesso.
Se la sospensione condizionale della pena è esclusa dall’accordo in appello, si può sollevare la questione con un ricorso?
No, se la sospensione condizionale della pena è stata espressamente esclusa dall’accordo tra le parti, non è possibile proporre un motivo di ricorso su questo punto, poiché la mancata concessione del beneficio è parte integrante dell’accordo ratificato dal giudice.
Qual è l’effetto principale del “concordato in appello” sul proseguimento del processo?
L’effetto principale è quello preclusivo: limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado ma ha effetti sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Di fatto, l’accordo impedisce di ridiscutere le questioni che ne sono state oggetto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33186 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. 21382/2024 DI NNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., afferenti al vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrent per il reato di cui all’art. 322, comma 2, cod. pen. – per essere carent l’elemento psicologico – e in relazione all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Ed invero, il motivo afferente all’elemento soggettivo non è consentito avverso la tipologia di sentenza impugnata, dal momento che – analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) – la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, al quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. I motivo sull’omessa concessione della sospensione condizionale della pena risulta, inoltre, parimenti non proponibile avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno indicato al giudice la pena da applicare, che non risulta illegale nella sua formulazione, e che la sospensione condizionale era stata espressamente esclusa dal concordato, come risultante dagli atti (cfr. verbale udienza del 04/05/2023).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.