Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
NOME, nato in Tunisia il giorno DATA_NASCITA
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso la sentenza in data 7/5/2024 della Corte di appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7 maggio 2024, la Corte di appello di Genova, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di NOME in relazione al reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3 n. 3-ter, cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
I
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di quantificazione della pena nonché sulla eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previs dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 10 settembre 2024.