Concordato in Appello: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso sulla Pena Concordata
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena nel secondo grado di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnabilità di tale accordo, stabilendo un principio fondamentale: una volta accettata la pena, non si può tornare indietro. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per il grave reato di associazione di tipo mafioso, previsto dall’art. 416-bis del codice penale. Giunto in secondo grado, l’imputato, tramite il proprio difensore, raggiungeva un accordo con la Procura Generale per una riduzione della pena. La Corte d’Appello, recependo la concorde richiesta delle parti, rideterminava la sanzione a cinque anni e un mese di reclusione.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando proprio la misura della pena che egli stesso aveva contribuito a definire. Il ricorso metteva in discussione la congruità della sanzione patteggiata.
Il Principio del Concordato in Appello e la sua Finalità
Il concordato in appello (o “patteggiamento in appello”) si fonda sulla rinuncia dell’appellante ai propri motivi di gravame in cambio di una pena concordata con l’accusa, che deve essere poi ritenuta congrua dal giudice. Questo meccanismo presuppone che la responsabilità penale, accertata in primo grado, non sia più oggetto di contestazione. L’accordo, quindi, si concentra esclusivamente sulla quantificazione della pena.
La ratio della norma è quella di accelerare la definizione dei processi, evitando il completo svolgimento del giudizio di appello quando la discussione è limitata alla sola entità della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno fatto riferimento a un orientamento ormai consolidato secondo cui l’imputato non può porre in discussione una pena che è stata liberamente concordata con la pubblica accusa e, soprattutto, ritenuta congrua dal giudice d’appello.
Inoltre, la Corte ha proceduto con una modalità semplificata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ovvero de plano e con trattazione camerale non partecipata, una procedura accelerata prevista proprio per i casi di evidente inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e lineari. La Cassazione sottolinea che l’accordo sulla pena, nel contesto del concordato in appello, avviene dopo un completo accertamento della responsabilità da parte del giudice di primo grado. Tale accertamento non era stato contestato dall’appellante, che aveva limitato il suo gravame alla questione della pena.
Di conseguenza, accettando di concordare la pena, l’imputato accetta implicitamente la valutazione di congruità fatta dal giudice d’appello e rinuncia a future contestazioni sul punto. Permettere un ricorso in Cassazione sulla misura della pena concordata svuoterebbe di significato l’istituto stesso del concordato, che si basa su un patto processuale tra le parti, ratificato dal giudice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un punto cruciale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una volta che l’accordo è stato raggiunto e omologato dal giudice, la misura della pena diventa intangibile. L’imputato non può sperare di ottenere un trattamento più favorevole in Cassazione dopo aver volontariamente negoziato e accettato una specifica sanzione. La pronuncia, quindi, serve da monito: il concordato è una strada senza ritorno che chiude definitivamente la discussione sulla quantificazione della pena, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di un ricorso infondato.
È possibile impugnare in Cassazione la misura della pena decisa con un concordato in appello?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l’imputato non può rimettere in discussione la misura della pena che è stata liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello.
Qual è il presupposto fondamentale per accedere al concordato in appello?
Il presupposto è che vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità penale dell’imputato nel giudizio di primo grado e che tale responsabilità non sia più oggetto di contestazione da parte dell’appellante nel secondo grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro un concordato in appello?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22346/24 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha par modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 416riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni cinque e mesi uno di re che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (c inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. peli., nel quale pera delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della re dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazio dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza fo procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 10 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024