Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla disciplina del concordato in appello, un istituto fondamentale della nostra procedura penale. La decisione analizza i limiti dei motivi di ricorso proponibili dopo un accordo in secondo grado, soffermandosi su questioni cruciali come la prescrizione, la possibilità di sollevare nuove eccezioni in Cassazione e l’applicabilità delle norme sulle attenuanti generiche. Questa pronuncia ribadisce il rigore formale che governa le impugnazioni e le conseguenze di un ricorso manifestamente infondato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato aveva sollevato tre distinti motivi di doglianza. Il primo riguardava la presunta estinzione del reato tributario per prescrizione. Il secondo lamentava un vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca. Infine, il terzo motivo eccepiva un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nell’ambito di una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno esaminato ciascun motivo, riscontrando in ognuno di essi vizi che ne impedivano l’accoglimento nel merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: Analisi Puntuale del Concordato in Appello e dei Limiti del Ricorso
La Corte ha fornito una motivazione dettagliata per ciascuno dei motivi rigettati, delineando principi procedurali di grande rilevanza.
Prescrizione del Reato: Un Calcolo Errato
Sul primo punto, la Cassazione ha qualificato il motivo come manifestamente infondato. Riguardo al reato tributario per l’annualità 2016, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione fiscale era il 30 dicembre 2017. La Corte ha sottolineato che è da quella data, che segna la consumazione del reato, che inizia a decorrere il termine di prescrizione. Tale termine, nel caso di specie, è decennale, in virtù dell’aumento di un terzo previsto dall’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000. Al momento della decisione, tale termine non era ancora decorso.
Motivi Nuovi in Cassazione: Un Errore Procedurale
Il secondo motivo, relativo alla confisca, è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La questione non era stata sollevata con l’atto di appello e, pertanto, non poteva essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione. Questo principio ribadisce la regola secondo cui l’oggetto del giudizio di Cassazione è limitato alle questioni devolute al giudice dell’appello.
Concordato in Appello e Attenuanti Generiche: Un Binomio Escluso
Il terzo motivo è stato il più significativo dal punto di vista giuridico. La Corte ha stabilito che la disciplina introdotta dall’art. 545-bis del codice di procedura penale (riforma Cartabia), che prevede specifiche disposizioni sul riconoscimento delle attenuanti, non si applica al concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). I giudici hanno spiegato che, per ragioni testuali e sistematiche, tale norma è applicabile esclusivamente al giudizio ordinario e non a procedure basate su un accordo tra le parti come il patteggiamento in appello. La Corte ha rafforzato questa interpretazione citando diversi precedenti conformi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida alcuni principi cardine della procedura penale. In primo luogo, conferma che il calcolo della prescrizione nei reati tributari dichiarativi parte dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. In secondo luogo, ribadisce il divieto di introdurre motivi nuovi nel ricorso per Cassazione. Infine, e soprattutto, chiarisce in modo definitivo che le garanzie motivazionali rafforzate per le attenuanti generiche non trovano spazio nel concordato in appello, un istituto che si fonda sulla logica premiale dell’accordo processuale e sulla rinuncia a specifici motivi di impugnazione. Questa decisione rappresenta un importante monito per i difensori sulla necessità di definire con precisione l’oggetto del gravame fin dal grado di appello e di non fare affidamento su istituti pensati per il giudizio ordinario nel contesto di riti alternativi.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per i reati tributari legati all’omessa dichiarazione?
La prescrizione inizia a decorrere dal termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione fiscale, momento in cui il reato si considera consumato.
È possibile introdurre un nuovo motivo di ricorso per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, una questione giuridica, come quella relativa alla confisca nel caso di specie, non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata precedentemente devoluta alla Corte d’Appello.
Le norme sul riconoscimento delle attenuanti generiche previste per il giudizio ordinario si applicano anche al concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione dell’articolo 545-bis, comma 1, del codice di procedura penale non si applica al concordato in appello, poiché tale norma è destinata, per ragioni testuali e sistematiche, esclusivamente al giudizio ordinario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazio di legge in relazione agli artt. 129 e 599-bis proc. pen. per omessa declaratoria di estinzi del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, con riferimento all’annualit del 2016, la più antica tra quelle oggetto di contestazione, il termine ultimo di scadenza per presentazione della dichiarazione fiscale, che segna la consumazione del reato, va individuato nel 30 dicembre 2017, e, da qual momento, è iniziato a decorrere il termine decennale, stante l’aumento di un terzo ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, termine che non risulta decorso;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla confisca inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l’appello, sicché non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità;
rilevato che il terzo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione con riguardo al manca riconoscimento delle attenuanti generiche con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen., è manifestamente infondato perché, come affermato da questa Corte, al concordato in appello non si applica il disposto di cui all’art. 545-bis, comma 1, proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 mar 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistemati esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 288013 – 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690 – 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925 – 01);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della 6ssa delle RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.