Concordato in Appello: Limiti e Conseguenze del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso avverso una sentenza che ratifica tale accordo, stabilendo principi chiave sull’inammissibilità delle doglianze.
I Fatti del Caso
Due imputati, condannati per reati legati agli stupefacenti in concorso tra loro, proponevano appello avverso la sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio d’appello, le parti raggiungevano un accordo sulla pena, formalizzato dalla Corte territoriale con una sentenza di concordato in appello. Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando l’omesso esame sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla congruità della pena e sul bilanciamento delle circostanze.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: la sentenza che recepisce un concordato in appello non è impugnabile per motivi che attengono alla valutazione di merito implicitamente rinunciati con l’accordo stesso. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Effetto Rinunciatario del Concordato in Appello
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a contestare specifici aspetti della condanna in cambio di una rideterminazione della pena. La Corte ha chiarito che le doglianze relative alla congruità della pena, alla sua determinazione e al bilanciamento delle circostanze sono inammissibili perché si considerano rinunciate.
L’impugnazione in Cassazione resta possibile, ma solo per vizi specifici e circoscritti. In particolare, è possibile ricorrere se:
1. La pena concordata è illegale, ovvero non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o è di specie diversa da quella stabilita.
2. Non sono state valutate le condizioni per un proscioglimento immediato secondo l’art. 129 c.p.p. (ad esempio, se il fatto non sussiste o non costituisce reato).
Nel caso di specie, i motivi del ricorso non riguardavano l’illegalità della pena, ma aspetti discrezionali (la sua equità, la qualificazione del fatto) che, attraverso l’accordo, erano usciti dal perimetro delle questioni controvertibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato in appello è strategica e deve essere ponderata con attenzione. Se da un lato offre la certezza di una pena concordata, dall’altro cristallizza la decisione su molti fronti, limitando drasticamente le successive vie di impugnazione. L’assistito deve essere pienamente consapevole che, salvo il caso di una palese illegalità della sanzione, non potrà più lamentare in Cassazione che la pena sia ‘troppo alta’ o che il fatto dovesse essere qualificato diversamente. La pronuncia sottolinea, infine, le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile: la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una significativa sanzione pecuniaria.
Che cos’è il concordato in appello?
È un accordo tra l’accusa e la difesa, raggiunto durante il processo di appello, con cui le parti concordano sull’accoglimento di alcuni motivi di impugnazione e sulla rideterminazione della pena, che viene poi ratificato dal giudice con una sentenza.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No. Il ricorso è possibile solo per motivi specifici. Secondo la sentenza, non si possono contestare aspetti come la congruità della pena o la qualificazione giuridica del fatto, perché si considerano rinunciati con l’accordo. Il ricorso è ammesso solo se la pena applicata è illegale (cioè fuori dai limiti di legge) o se il giudice non ha valutato cause di proscioglimento evidenti.
Cosa succede se il ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In base a quanto stabilito dall’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha loro applicato la concordata, ai sensi dell’art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato prev dagli artt.110 cod.pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
L’unitario motivo di ricorso, attinente all’omesso esame della qualificazion giuridica del fatto, alla congruità della pena e al giudizio di bilanciamento t circostanze, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sens dell’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/201 Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170)
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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