Concordato in Appello: Limiti e Motivi di Inammissibilità del Ricorso
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale finalizzato a definire il giudizio di secondo grado in modo più rapido. Tuttavia, la sua adozione comporta importanti conseguenze sui diritti di impugnazione successivi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti entro cui è possibile ricorrere contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo, dichiarando inammissibile un ricorso che sollevava questioni ormai precluse.
Il Caso in Analisi
Un imputato, condannato per un reato fiscale previsto dal D.Lgs. 74/2000, decideva di accedere al concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura Generale e ratificato dalla Corte d’Appello, l’imputato presentava ricorso per Cassazione. La sua doglianza si basava sulla presunta violazione di legge per la mancata declaratoria di cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 c.p.p., che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio.
La Disciplina del Concordato in Appello e i Suoi Effetti
L’articolo 599-bis del codice di procedura penale permette alle parti (imputato e Procura Generale) di accordarsi sui motivi di appello da accogliere, chiedendo al giudice una rideterminazione della pena. Se il giudice ritiene di non poter prosciogliere l’imputato e se l’accordo è congruo, emette una sentenza che recepisce quanto concordato. La scelta di aderire a questo istituto, però, implica una rinuncia implicita a far valere altri motivi di impugnazione. L’imputato, in sostanza, accetta la propria responsabilità penale in cambio di una pena concordata, cristallizzando la decisione su tutti gli aspetti non oggetto dell’accordo stesso.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo chiaro i confini dell’impugnazione avverso una sentenza di concordato in appello. Gli Ermellini hanno sottolineato che, una volta perfezionato l’accordo, il ricorso in Cassazione è consentito solo per motivi specifici e circoscritti. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Irregolarità relative al consenso del Procuratore Generale.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), secondo cui sono inammissibili le censure relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La richiesta di applicare una causa di non punibilità rientra proprio tra le questioni di merito a cui la parte ha implicitamente rinunciato aderendo al concordato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in esame rafforza la natura dispositiva e vincolante del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere pienamente consapevole di precludersi la possibilità di contestare successivamente la propria colpevolezza o di sollevare questioni che non attengono ai vizi procedurali dell’accordo. La sentenza evidenzia l’importanza di una ponderata valutazione legale prima di accedere a tale istituto, poiché la ricerca di una definizione rapida del processo comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici e limitati. Non è possibile contestare il merito della decisione o la colpevolezza dell’imputato.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di concordato in appello?
I motivi ammessi sono quelli relativi a eventuali vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore Generale o a un contenuto della sentenza del giudice che sia difforme da quanto concordato.
La mancata valutazione di una causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per ricorrere dopo un concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, aderendo al concordato si rinuncia a sollevare tali questioni, che sono considerate inammissibili in un successivo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VERSMOLD( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con unico motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di non punibilità di cui all’art cod. proc. pen. avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10 Divo 74/200 emessa ai sensi dell’art. 599-cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sen emessa ex art. 599.bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazi della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurator generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condiz di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pery. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sent rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 Giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente