Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, preso atto del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e NOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania del 10/01/2023 per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 628, comma primo, secondo e terzo, n.1, cod. pen.) nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa.
Avvero la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME, con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 20-bis cod.pen. e art. 53 I.n. 689 del 1981; la Corte di appello aveva omesso ogni considerazione in ordine alla possibile applicazione di una “misura detentiva breve”.
Il ricorso è all’evidenza inammissibile. Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione, è manifestamente infondato. In tal senso, occorre ricordare che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen. è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di pena illegale, atteso che l’accordo tra le parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez.2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619-01). Nel caso concreto poi il ricorso si appalesa in tutta la sua genericità anche perché il ricorrente non allega di avere in alcun modo posto la questione della applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod.pen. al giudice di appello (Sez.2, n. 12992 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01), sicché appare manifestamente infondata la censura secondo la quale il giudice di secondo grado avrebbe omesso di provvedere sul punto. E d’altra parte il giudice, preso atto del concordato raggiunto tra le parti, avrebbe potuto applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione fosse stata oggetto dell’accordo (non sussistendo la possibilità di alterare il contenuto dell’accordo intervenuto tra le parti), circostanza non ricorrente, e neanche allegata dalla difesa, nel caso in esame (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690-01;Sez. 6, n.39767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978-01). I motivi valicano così il
perimetro al quale deve essere riferito lo scrutinio esercitabile da questa Corte, in mancanza di qualsiasi illegalità della pena.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 settembre 2024.