Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso aire parti’; s
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 05 febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30 giugno 2023 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia, ha applicato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, preso atto del concordato da loro raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito, la pena di tre anni di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di cui agli artt. 2, 4 e legge n. 895/1967 e 648 cod.pen. accertati il 05 novembre 2021.
Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, e NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando il COGNOME due motivi, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la possibile sussistenza di motivi di assoluzione o di estinzione dei reati ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen., e per non avere valutato la congruità della pena ai sensi dell’art.133 cod.pen., e articolando il COGNOME un unico motivo, con il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, per non avere il giudice motivato le ragioni della ritenuta sussistenza del concorso materiale tra il reato di porto e quello di detenzione di arma.
I ricorsi devono essere trattati nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. – come modificato dalla legge n.103/2017 trattandosi di impugnazioni presentate avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen., che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte in relazione a motivi di appello ai quali i ricorrenti hanno esplicitamente rinunciato. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale di tale norma, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. nella parte che prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis, cocl.proc.pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis, cod.proc.pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).
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Il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile in quanto la rinuncia ai motivi di appello nel merito preclude la valutazione del giudice circa la sussistenza della responsabilità dell’appellante, mentre è evidente la insussistenza di cause di estinzione dei reato, peraltro neppure indicate dal ricorrente. GLYPH La congruità della pena, poi, deve essere valutata solo con riferimento all’accordo raggiunto dalle parti, senza necessità di motivarne l’entità, che non è stata decisa dal giudice. Questa Corte ha, infatti, stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante n limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).
Il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile perché dalla sentenza di appello non risulta che il ricorrente abbia impugNOME la decisione di primo grado in ordine al riconosciuto concorso materiale tra i reati di detenzione e porto di arma, concorso che il ricorrente ha confermato nella sua proposta di concordato.
Il motivo di ricorso proposto è quindi inammissibile, in quanto non prospettato al giudice di appello, ed eventualmente rinunciato, qualora proposto. Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qual l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte
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costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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