Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso NOME – condannato in primo e seco grado per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R.309/1990- ricorre per avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., dedu vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
considerato che il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli trattamento sanzionatorio e che la Corte territoriale ha provveduto, in parziale rifo sentenza di primo grado, a rideterminare la pena nella misura richiesta dalle parti, anni due e mesi dieci di reclusione e in euro 36.000 di multa, esprimendo un giudizio di c sulla richiesta;
considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. E’, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà dell accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richie contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze r a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche do proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formaz volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto diffo pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei viz attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illega sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e r che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dec dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’one spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativarnente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
1.
E POSITAT’
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