Concordato in appello: l’inammissibilità del ricorso sulla pena
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per accelerare la definizione dei processi di secondo grado. Ma quali sono i limiti all’impugnazione di una sentenza che ratifica un simile accordo? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale: chi accetta di concordare la pena, rinuncia a contestarla successivamente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del processo
Il caso ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di La Spezia. In sede di appello, l’imputata e la Procura Generale hanno raggiunto un accordo sulla pena da applicare, riducendo quella inflitta in precedenza. La Corte di Appello di Genova, con una sentenza basata su questo concordato in appello, ha quindi rideterminato la sanzione.
Il motivo del ricorso: La contestazione sulla dosimetria della pena
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito alla dosimetria della pena, ovvero al calcolo e alla giustificazione della sua entità.
L’analisi della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come manifestamente infondato. Il ragionamento dei giudici è lineare e si basa sulla natura stessa del concordato in appello. La pena applicata non è stata il frutto di una decisione unilaterale del giudice, ma il risultato di un accordo tra le parti. L’imputata, avendo liberamente concordato la pena con il Procuratore Generale, non può in un secondo momento dolersene. L’accordo stesso, per sua natura, implica l’accettazione della pena come congrua e giusta, superando la necessità di una dettagliata motivazione giudiziale sulla sua quantificazione.
La revoca della sospensione condizionale: una conseguenza di diritto
L’ordinanza affronta anche un altro punto: la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva che tale revoca non era una decisione discrezionale del giudice d’appello, ma una conseguenza obbligatoria per legge. L’articolo 168 del codice penale, infatti, prevede la revoca di diritto del beneficio qualora il condannato commetta un altro delitto. Nel caso di specie, l’imputata aveva già beneficiato per due volte della sospensione condizionale, con sentenze divenute irrevocabili. Di conseguenza, la revoca era un atto dovuto, indipendente dall’entità della nuova pena concordata.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su un principio cardine del diritto processuale: la carenza di interesse a ricorrere. L’imputata, avendo negoziato e accettato la pena attraverso il concordato in appello, ha di fatto rinunciato a contestarne la misura. La volontà delle parti, cristallizzata nell’accordo, si sostituisce alla valutazione discrezionale del giudice sulla dosimetria, rendendo priva di fondamento qualsiasi successiva lamentela sul punto. L’accordo processuale, una volta ratificato, assume forza vincolante e preclude un ripensamento. Inoltre, la revoca della sospensione condizionale è stata correttamente identificata come un effetto automatico ex lege, non come parte della valutazione sulla pena, e quindi non soggetta a censure motivazionali.
le conclusioni
Con questa pronuncia, la Cassazione ribadisce la validità e l’efficacia del concordato in appello come strumento deflattivo del contenzioso. La decisione sottolinea che l’adesione a tale rito processuale implica una piena accettazione dei suoi esiti, inclusa la pena concordata. Gli operatori del diritto e gli imputati devono essere consapevoli che la scelta del concordato preclude future contestazioni sulla congruità della sanzione, consolidando la certezza e la rapidità del giudizio. L’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda, serve da monito contro l’uso strumentale delle impugnazioni avverso decisioni già condivise dalle parti.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare la misura di una pena che è stata concordata in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se la pena è il risultato di un accordo tra l’imputato e la Procura Generale (concordato in appello), l’imputato non può successivamente lamentarsene, poiché l’accordo stesso implica l’accettazione della congruità della pena.
Perché nel caso esaminato è stata revocata la sospensione condizionale della pena?
La revoca è stata una conseguenza automatica e obbligatoria prevista dalla legge (art. 168 c.p.), non una decisione discrezionale del giudice. Questo perché l’imputata aveva già beneficiato della sospensione condizionale in due precedenti occasioni per altri reati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (fissata in 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 12/3/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia del 26/4/2023.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato.
Invero, la pena applicata alla COGNOME, peraltro, correttamente determiNOME, è stata concordata con il AVV_NOTAIO Generale, per cui l’imputata non può dolersene. Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, si osserva che essa consegue di diritto ai sensi dell’art. 168 cod. pen., avendone la
ricorrente beneficiato già due volte (con sentenza del Giudice dell’udi preliminare del Tribunale di Genova del 18/2/2021, irrevocabile in data 8/3/2 e con sentenza della Corte di appello di Genova del 26/3/2021, irrevocabile data 12/6/2021), per cui tale statuizione prescinde dall’entità dell applicata in seguito al concordato in appello.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonch ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.