Concordato in appello: I Limiti al Ricorso per Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo con cui le parti possono accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini del ricorso avverso le sentenze emesse a seguito di tale procedura.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato per il reato di rapina. In secondo grado, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rideterminato la pena grazie a un accordo tra la difesa e l’accusa, appunto un concordato in appello. La pena era stata anche sospesa.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato relativo ai limiti di impugnazione delle sentenze che recepiscono un accordo tra le parti.
Il Collegio ha sottolineato che l’adesione al concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate censure. Di conseguenza, il successivo ricorso per Cassazione è ammesso solo per motivi specifici e circoscritti, che non includono, di regola, le doglianze sulla motivazione della pena concordata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha richiamato la giurisprudenza esistente (in particolare la sentenza n. 944 del 2020), spiegando che il ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se riguarda:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o a vizi attinenti alla determinazione della pena. Quest’ultima doglianza è ammessa solo in un caso eccezionale: quando la sanzione inflitta sia illegale, ovvero non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di tipo diverso da quello prescritto.
Nel caso specifico, il ricorrente lamentava un semplice vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, un aspetto che, con l’accordo, aveva accettato e su cui aveva implicitamente rinunciato a muovere contestazioni. Non essendo la pena inflitta illegale, il ricorso non rientrava in nessuna delle ipotesi consentite.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la strategia processuale: la scelta del concordato in appello è un atto che preclude quasi ogni ulteriore via di impugnazione. L’imputato che accetta di concordare la pena rinuncia implicitamente a contestarne la congruità e la motivazione, a meno che non si verifichino palesi illegalità. Questa decisione serve a preservare la natura deflattiva dell’istituto, evitando che accordi processuali si trasformino in un ulteriore terreno di contenzioso. Pertanto, la valutazione sull’opportunità di accedere a tale strumento deve essere ponderata attentamente dalla difesa, tenendo conto delle significative limitazioni ai successivi mezzi di ricorso.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa con ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è consentito solo per motivi specifici e limitati, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, problemi nel consenso del PM o una decisione del giudice non conforme all’accordo.
Posso contestare la motivazione sulla pena se ho fatto un concordato in appello?
No. Secondo la Cassazione, aderire al concordato implica la rinuncia a sollevare questioni sulla motivazione della pena concordata. L’unica eccezione è se la pena applicata è ‘illegale’, cioè fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza da concordato viene dichiarato inammissibile?
Come in ogni caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22/05/2025 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli e ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a ll’ imputato in ordine al reato di rapina ascritto, con le attenuanti generiche. Pena sospesa.
La difesa, con un unico motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché il motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame e tanto a prescindere dalla presenza di una motivazione che dà specificamente conto degli indici alla stregua dei quali è stata determinata la pena e concesse le attenuanti generiche nella massima estensione per la reclusione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso c onsegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 11 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME