Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può più discutere
L’ordinanza n. 13489 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla natura e gli effetti del concordato in appello, l’istituto previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha stabilito un principio netto: l’accordo raggiunto tra le parti sulla pena, una volta recepito dal giudice, assume carattere vincolante e non può essere successivamente messo in discussione in modo unilaterale. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti di Causa
Un imputato, condannato per il reato di furto aggravato, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che la decisione di secondo grado era stata emessa proprio a seguito di un concordato in appello. Le parti, infatti, avevano raggiunto un accordo sull’accoglimento parziale dei motivi di appello e sulla conseguente rideterminazione della pena, come previsto dall’art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla riforma del 2017.
Nonostante l’accordo, il ricorrente decideva di impugnare la sentenza, censurando la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, ossia proprio l’elemento che era stato oggetto del patto processuale.
L’analisi del concordato in appello secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello. Questo strumento processuale consente all’imputato e al pubblico ministero di trovare un’intesa sull’esito del giudizio di secondo grado. Le parti possono accordarsi sull’accoglimento di uno o più motivi, rinunciando agli altri, e definire consensualmente la pena da applicare.
Il giudice d’appello, a questo punto, è chiamato a verificare la correttezza dell’accordo e, se lo ritiene congruo, a recepirlo nella propria sentenza. Una volta che questo accade, l’accordo si consolida e diventa parte integrante della decisione giudiziale.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che l’accordo sulla pena costituisce un vero e proprio “negozio processuale”. Si tratta di un patto liberamente stipulato tra le parti che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato o contestato. Consentire a una delle parti di rimettere in discussione un punto su cui si era precedentemente accordata minerebbe la stabilità e la funzione stessa dell’istituto, finalizzato a deflazionare il carico giudiziario.
La Corte ha specificato che l’unica eccezione a questa regola si verifica nell’ipotesi di “illegalità della pena concordata”. Solo se la pena pattuita tra le parti e ratificata dal giudice fosse contraria a norme imperative di legge (ad esempio, inferiore ai minimi edittali o di specie diversa da quella prevista), sarebbe possibile un’impugnazione. Nel caso di specie, il ricorrente contestava la motivazione della sanzione, non la sua illegalità, rendendo il suo motivo di ricorso palesemente inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza il principio di autoresponsabilità delle parti nel processo penale. Chi sceglie la via del concordato in appello accetta consapevolmente di definire la propria posizione processuale attraverso un accordo, rinunciando a future contestazioni sui punti concordati. L’ordinanza serve da monito: l’accordo sulla pena è una scelta strategica con effetti vincolanti e irreversibili, non una decisione temporanea che può essere messa in discussione a piacimento. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile impugnare una sentenza basata su un accordo tra le parti in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una volta che le parti hanno liberamente stipulato un accordo sulla pena (concordato in appello) e questo è stato recepito nella decisione del giudice, tale accordo non può essere modificato o impugnato unilateralmente.
In quali casi un concordato in appello può essere contestato?
L’unica eccezione prevista per contestare un accordo sulla pena già formalizzato è l’ipotesi di ‘illegalità della pena concordata’. Se la pena pattuita è contraria alla legge, allora può essere oggetto di ricorso.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro un concordato in appello?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la giustizia senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GARDONE VAL TP,OMPIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso aiTe 1 3à -di;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Albisola Superiore il 28.06.2016.
Rilevato che a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017′ è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accogliment comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Considerato che il ricorrente censura la motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, ovvero un motivo inammissibile’ atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigli GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente