Concordato in Appello e Ricorso in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
Il concordato in appello, introdotto dalla riforma Orlando (Legge n. 103/2017), rappresenta uno strumento processuale volto a deflazionare il carico giudiziario e a velocizzare la definizione dei processi. Tuttavia, la scelta di avvalersi di questa procedura comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Con la recente ordinanza n. 12249/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta siglato l’accordo in appello, la via del ricorso in Cassazione è, di regola, preclusa. Analizziamo insieme il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). In sede di appello, la difesa aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo la richiesta congiunta, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando e riducendo la pena, confermando nel resto la condanna.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione e una violazione di legge in merito alla commisurazione della pena applicata dalla Corte d’Appello.
Il Ricorso in Cassazione dopo il Concordato in Appello
L’essenza del concordato in appello risiede in un patto processuale: l’imputato rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena, sulla quale le parti propongono un accordo alla Corte. Se il giudice ritiene l’accordo congruo e legittimo, lo ratifica con la propria sentenza. La normativa ha previsto una specifica conseguenza per chi sceglie questa strada. Il ricorso dell’imputato si fondava sull’idea che, pur in presenza di un accordo, il giudice mantenesse un obbligo di motivazione pieno sulla quantificazione della pena, la cui assenza avrebbe viziato la sentenza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono nette e si basano su un’interpretazione letterale e sistematica della legge.
Il punto centrale è l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta contestualmente all’art. 599-bis, stabilisce chiaramente che, in caso di sentenza emessa a seguito di concordato, il ricorso in Cassazione è inammissibile. La Corte Suprema ha sottolineato che la sentenza d’appello non è altro che l’applicazione dell’accordo raggiunto tra le parti, previa verifica da parte del giudice della sua legittimità e correttezza giuridica. L’accordo stesso, che include la pena, sostituisce la necessità di un’ampia motivazione sulla sua commisurazione, poiché è il frutto della volontà delle parti.
Pertanto, presentare un ricorso che contesta proprio l’elemento oggetto dell’accordo è una contraddizione logica e giuridica che la legge sanziona con l’inammissibilità de plano, ovvero senza necessità di udienza.
Le Conclusioni: Effetti del Patto Processuale
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti definitivi. A fronte del beneficio di una pena concordata e ridotta, si accetta la rinuncia a ulteriori gradi di giudizio nel merito. La sentenza della Corte d’Appello che recepisce l’accordo acquisisce una stabilità che non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: gli strumenti processuali premiali richiedono una valutazione attenta e consapevole delle loro implicazioni, poiché chiudono la porta a future contestazioni.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un “concordato in appello”?
No, la legge (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.) stabilisce espressamente che il ricorso è inammissibile. L’accordo tra le parti sulla pena, ratificato dal giudice, preclude di regola ulteriori impugnazioni su quel punto.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito dalla Corte, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa valuta la Corte d’Appello quando le parti propongono un “concordato”?
La Corte d’Appello non si limita a ratificare passivamente l’accordo. Come indicato nell’ordinanza, essa compie una verifica, seppur sintetica, sulla legittimità dell’iniziativa e sulla correttezza giuridica del concordato proposto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
ifi – a – ter~COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 1 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Roma il ottobre 2022 ha riconosciuto l’imputato responsabile della violazione dell’art. 73, comma 4, de d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 20 settembre 2022, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente difetto d motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato – giustificativo, quanto alla commisurazione della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. (“Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”), introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunz a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto assai st della legittimità dell’iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.
L’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibil del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cort Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.