Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Tuttavia, l’accesso a questa procedura comporta una rinuncia a far valere determinati motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8698/2024) ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quali doglianze siano da considerarsi inammissibili.
I fatti del caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un soggetto condannato in primo grado per reati in materia di sostanze stupefacenti. In sede di appello, l’imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per la rideterminazione della pena, accedendo così all’istituto del concordato in appello. Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, la doglianza riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile, un aspetto che incide direttamente sulla quantificazione finale della sanzione.
La questione del concordato in appello e i motivi di ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Quando le parti optano per il concordato in appello, accettano che la controversia si definisca sulla base di un accordo che modifica la pena. Questa scelta implica una rinuncia implicita a tutti i motivi di appello che non vengono accolti nell’accordo stesso.
La legge consente di impugnare la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo per un novero ristretto di motivi, che attengono alla corretta formazione dell’accordo e alla sua esecuzione. In particolare, il ricorso è ammissibile solo se si contestano:
1.  Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato o del suo difensore all’accordo è stato viziato.
2.  Mancanza di consenso del P.M.: se l’accordo è stato raggiunto senza il valido consenso del pubblico ministero.
3.  Contenuto difforme: se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che tutte le altre doglianze sono da considerarsi inammissibili. Tra queste rientrano i motivi a cui si è rinunciato, la mancata valutazione di cause di proscioglimento evidenti (ex art. 129 c.p.p.) e, soprattutto, i vizi relativi alla determinazione della pena. La richiesta di una maggiore riduzione della pena attraverso una diversa valutazione delle circostanze attenuanti rientra pienamente in quest’ultima categoria. Accedendo al concordato, l’imputato accetta la pena così come concordata, rinunciando a contestarne la congruità. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la pena applicata sia illegale, ovvero determinata al di fuori dei limiti previsti dalla legge o di un genere diverso da quello prescritto, circostanze che non ricorrevano nel caso di specie.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento consolida l’orientamento secondo cui il concordato in appello è un patto processuale che cristallizza la pena e preclude successive contestazioni sul merito della sua quantificazione. La scelta di questo rito alternativo deve essere ponderata, poiché comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. La Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi pretestuosi o infondati.
 
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero o se la pronuncia del giudice è difforme rispetto ai termini dell’accordo stipulato.
La valutazione delle circostanze attenuanti può essere un motivo valido per ricorrere dopo un ‘concordato in appello’?
No. Secondo la Corte, le doglianze relative alla determinazione della pena, inclusa la misura delle circostanze attenuanti, si considerano rinunciate con l’accettazione dell’accordo e sono pertanto inammissibili, a meno che la sanzione finale non sia illegale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8698  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, e 73 commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con altro soggetto per cui si procede separatamente (in Catania, il 24/08/2020).
Ritenuto che il motivo di ricorso – con cui si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine alla mancata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche – è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente