Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3   Num. 6857  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
 NOME, n. Caserta il DATA_NASCITA
 COGNOME NOME, n. Caserta il DATA_NASCITA
 INDIRIZZO, nINDIRIZZO Maddaloni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio fissata a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Tramite i difensori fiduciari, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 maggio 2023, con cui la Corte di appello di Napoli, decidendo nei loro confronti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, ha applicato le pene dai medesimi concordate con il pubblico ministero per i reati in materia di sostanze stupefacenti a ciascuno ascritti.
2. In particolare:
COGNOME NOME deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’impossibilità di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
 COGNOME NOME deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione per non aver la Corte territoriale valutato la possibilità di riconoscere l’ipotesi d cui all’art. 73, comma 5, t.u.s.;
 COGNOME NOME deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione con riguardo alla pena oggetto di concordato, per mancata valutazione della possibilità di ulteriormente ridurla.
Come già rilevato, nei confronti di tutti i ricorrenti la decisione è stat emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. e nei confronti di tutti è stata applicata la pena siccome concordata.
3.1. In forza della previsione di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, avendo gl’imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame diversi dal trattamento sanzionatorio e concordato con il pubblico ministero le pene a ciascuno inflitte.
3.2. Per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica infatti rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della stessa (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; cfr. anche Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276012, che ha ritenuto ricorribile, ed illegittima, la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l’accordo delle parti).
3.3. I motivi dedotti dai ricorrenti non rientrano in quelli per i qual eccezionalmente permane la possibilità d’impugnazione, sicché l’inammissibilità va dichiarata de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione che non presta il fianco a censure d’illegittimità costituzionale, essendo ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti ed essendo comunque esperibile avverso la decisione di inammissibilità il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, COGNOME e a., Rv. 273920)
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023.