Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 6803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AQUILANO NOME CUI 01258KE nato a NICOTERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 14 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza del GLYPH Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 31 gennaio 2022, su concorde richiesta della parti, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., GLYPH 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n1 309 (commessi in Ventimiglia e San Bartolomeo al mare in data 23 agosto 2015) ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa
Avverso la sentenza l’ imputato ha proposto GLYPH ricorso, a mezzo dei propri difensori, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di appello emesso la sentenza su indicata, pur mancando il consenso dell’imputato a essere giudicato nelle forme dell’ad 599 bis cod. proc. pen.
3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
A norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen. le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. Il concordato sui motivi di appello determina la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati e comporta la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza.
Già nel vigore dell’analogo istituto previsto dall’art. 599 comma 4 cod. proc. pen., abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008, si era formato il consolidato orientamento per cui il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, COGNOME, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, COGNOME, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), con conseguente impossibilità di dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza quand’anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere
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processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259825). Tale orientamento deve ritenersi operante anche in relazione all’istituto di cui all’art. 599 bis cod. proc. pen., stante l sovrapponibilità dello stesso con quello di cui all’art. 599 comma 4 cod. proc pen, (sez. 4 , n. 52803 del 14/09/2018 Bouachra Rv. 274522; Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196).
5.11 motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza del consenso dell’imputato, in astratto proponibile, è inammissibile in quanto generico e non supportato da evidenze concrete e specifici riferimenti. Nella sentenza si dà atto che l’imputato, per mezzo del procuratore speciale, aveva rinunciato ai motivi e raggiunto accordo sulla pena e in atti vi è la procura speciale rilasciata da COGNOME al difensore.
6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.