Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 13 marzo 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord il 17 febbraio 2022 ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di truffa aggravata e ha ridotto la pena inflitta .
Ricorre l’imputato deducendo violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione del fatto contestato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di
impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti.
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso i cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità del sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla que prevista dalla legge. (Sez. 2 – , Sentenza ri. 22002 del 10/04/2019 Ud. COGNOME (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01
Devono ritenersi inammissibili anche i motivi di ricorso sulla qualificazione giuridica della condotta che non risulti manifesta ictu oculi, in quanto anche se la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore su di essa costitu errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), del codice di ri opportuno applicare al riguardo i principi già formulati da questa corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove la possibilità di ricorrere pe cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erro manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 – 01).
Nel caso in esame il ricorrente lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto che non emerge in modo manifesto dal tenore dell’imputazione e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. che non aveva invocato con i motivi di impugnazione .
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 13 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
rani