Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato il 19/05/1988 COGNOME nato il 06/01/1994 COGNOME nato il 28/11/1987 COGNOME nato il 25/01/1959
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME ricorrono per cassazione avv sentenza di condanna per plurime contestazioni dell’art. 73, d.P.R.309/1990, formul autonome censure.
La sentenza è stata emessa per COGNOME Leonard, COGNOME NOME e COGNOME, ai sensi d 599 bis cod.proc.pen.
COGNOME NOME e COGNOME NOME deducono, con unico motivo di ricorso, violazione di legg ordine all’affermazione della responsabilità, non essendo stati escussi gli acquire presunte cessioni di sostanza stupefacente contestate.
COGNOME lamenta violazione dell’art. 546 cod. proc. pen.
NOME COGNOME deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di in ordine all’affermazione della responsabilità a titolo di concorso per le cessioni con figli NOME e NOME, essendo la condotta a lui ascritta qualificabi connivenza non punibile, con il secondo lamenta l’eccessivo rigore del trattam sanzionatorio, non essendo il giudice partito dal minimo edittale e, con il terzo, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.114 cod. pen.
Considerato che i ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME, proposti av sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., sono inammissibili perché in motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in c avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al c del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del g mèntre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valut delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/0 Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventua della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concor appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre a spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 1 COGNOME, Rv. 276102 – 01). I ricorrenti deducono violazione di legge in ordine all’afferm della responsabilità; doglianze, quindi precluse.
Considerato che le doglianze formulate dal ricorrente ›NOME COGNOME esulano dal nov delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e ripr le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, si tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istrutto esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favo non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha q la condotta contestata ricorrente ai sensi del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/
quanto il ricorrente era solito accompagnare in auto entrambi i figli e anche il COGNOME in occ delle consegne della sostanza stupefacente agli acquirenti, sostanza che veniva occul all’interno dell’auto in appositi nascondigli appositamente predisposti, così fornen contributo materiale alle condotte di cessione perpetrate dai coimputati. La Corte territorial ha ritenuto di concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod, pen. non trat nel caso dì specie dì in un contributo di minima importanza e trascurabile.
Anche in ordine al trattamento sanzionatorio il giudice a quo a ritenuto adeguata la pe determinata in misura sia pure non prossima al minimo edittale, in ragione di un giudi prognostico in ordine alla futura commissione di reati della stessa specie, posto che le con contestate concernono l’attività illecita svolta dal gruppo familiare dedito allo spaccio di s stupefacenti del tipo cocaina su un territorio determinato in modo capillare.
Motivazione congrua ed esente da vizi logici e, come tale, quindi, non censurabile.
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente