Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 4357 della Corte di appello di Firenze del 24 novemb 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore g AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, dopo avere respinto la istanza presentata dalla difesa dell’imputato di definizione del giudizio di gravame ai sensi deiVart. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato, con sentenza dei 2.4 novembre 2022, la precedente sentenza con la quale, in data 13 luglio 2021, il Gup del Tribunale di Firenze, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990, per avere lo stesso, in concorso con altra persona, illecitamente detenuto e trasportato della sostanza stupefacente del tipo hashish in quantità idonea alla preparazione di oltre 10.000 dosi medie singole, ed in ordine ai reati di cui agli art. 337 e 635, comma 2, cod. pen. per essersi, il solo COGNOME, opposto con violenza all’operato delle forze dell’ordine allorché lo stesso era stato fermat mentre si trovava nella detenzione dello stupefacente di cui sopra, e per avere danneggiato – speronandola mentre, cercando di sfuggire al controllo, era alla guida della autovettura nella quale era custodito il compendio illecito dianzi richiamato – un’automobile di servizio della RAGIONE_SOCIALE; in esito alla ricordata sentenza l’COGNOME era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euri 8.000,00 di multa.
Avverso la sentenza emessa in sede di gravame ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, l’imputato, articolando censure.
Di queste ia prima concerne il ritenuto vizio di motivazione dei rigetto della istanza di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 599-bis cod proc. pen.
Il secondo ha ad ()ai:letto la omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del dPR n. 309 del 1990 nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di tale circostanza attenuante.
il terzo motivo attiene atta sussistenza ai analoghi vizi riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato infondato e, pertanto, lo stesso dev essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo alla censura della decisione con la quale la Corte di Firenze ha ritenuto di non dovere dare corso alla istanza del ricorrente di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., un primo argomento da esaminare è legato alla astratta assoggettabilità di una decisione del genere ad impugnazione di fronte a questa Corte.
Ritiene il Collegio, pur consapevole della sussistenza di un opposto indirizzo interpretativo, di dovere attermare l’avviso della astratt impugnabilità della decisione in questione.
Osserva, infatti, il Collegio che l’indirizzo ermeneutico opposto a quello che gi intende ora seguire i fondato, secondo un determinato orientamento, sulla mancanza di interesse ad impugnare la decisione di rigetto della istanza di applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (si veda, infatti, tale senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 gennaio 2024, n. 3124, secondo la quale, difettando il suo interesse ad impugnare, non è ricorribile per cassazione da parte dell’imputato l’ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della propost di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti all responsabilità, rinunciati all’atto della proposta, quanto su quelli inerenti trattamento sanzionatorio), ovvero, secondo un altro diverso orientamento, sul principio di tassatività delle impugnazioni (in tale senso: Corte d cassazione, Sezione I penale, 12 ottobre 2023, n. 41553, secondo la quale non è ricorribile per cassazione l’ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale), non appare condivisibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Invero, per quanto attiene alla tesi secondo la quale sarebbe ostativa alla possibilità di impugnare la decisione di rigetto della richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la ritenuta tassatività dei mezzi di impugnazione, si osserva come essa non costituisca un serio ostacolo alla possibilità di cui ora si tratta, posto che, come già è stato in pas ritenuto, dovendo darsi per scontato che, una volta respinta la richiesta d definizione del giudizio secondo il ricordato modulo procedimentale, la Corte di merito dovrà emanare una ordinaria sentenza, è indubbio che tale
provvedimento possa essere, a sua volta, soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 giugno 2023, n. 28018) e che unitamente alla sentenza potranno essere oggetto di impugnazione anche i provvedimenti interlocutori, aventi comunque una valenza, sia pure solo parzialmente, decisoria, emessi nel corso del giudizio e strumentali alla adozione del provvedimento conclusivo.
Ma anche la tesi che esclude la impugnabilità del provvedimento in discorso suiia base della carenza di interesse ai promovimento di una tale impugnazione non è convincente, ove si ragioni sul fatto che il meccanismo disciplinato dal citato art. 599-bis cod. proc. pen. produce degli effet sostanzialmente favorevoli per il prevenuto, anche esulanti rispetto al semplice trattamento sanzionatorio, pur evocato dalla giurisprudenza onde fondare un reale interesse per l’imputato alla impugnazione (si veda, infatti, al riguardo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 luglio 2023, n. 30624; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 agosto 2022, n. 31556).
Si immaginino, a tale riguardo, i limiti di impugnabilità da parte della pubblica accusa di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., essendo ad essa applicabili i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 luglio 2019, n. 29898).
Ma va anche considerato che detto meccanismo comporta l’adozione di una forma procedimentale estremamente snella e, ragionevolmente più celere, tale da ridurre, anche per l’imputato, sia i tempi che i costi derivano dal processo.
E’ anche questa una circostanza che, già in sé considerata, sarebbe idonea – andando ad incidere pregiudizievolmente su una serie di beni della vita del processando il rigetto della istanza di definizione del processo ex art. 599-bis cod. proc. pen – a fondare un interesse del medesimo al sindacato processuale in merito alla scelta giurisdizionale che la soddisfazione di tal interesse gli negasse.
Definita quindi nel senso della impugnabilità della decisione della Corte ai merito siffatta preliminare probiematica, cionondimeno ritiene ii Loliegio che la doglianza presentata dal ricorrente sia, tuttavia, infondata; la Corte d Firenze ha, infatti, rilevato che, per un verso la pena sulla quale è sta raggiunto l’accordo fra le parti è stata indicata solo nella sua conclusiva, senz che sia stato precisato né quale sarebbe la pena base né quale incidenza
potrebbe avere sulla bena in concreto l’aumento della pena base legato alla continuazione fra i reati contestati.
Ragione questa che, anche se autonomamente considerata, sarebbe stata idonea, aa avviso della corte, a giustificare ii rigetto della istanza; ciò in quanto, sebbene sia radicato nella giurisprudenza di questa Corte l’indirizzo ermeneutico secondo il quale nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Corte di cassazione, Sezione I penale, 19 dicembre 2023, n. 50710; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 giugno 2022, n. 23614), nel presente caso, in cui la pena è stata determinata anche con riferimento a taluni reati affasciati dal vincolo della continuazione, occorre verificare i singo addendi che sono stati sommati per determinare l’entità della pena in concreto, essendo tale operazione necessaria quanto meno per accertare che gli aumenti di pena operati ex art. 81, cpv, cod. pen., abbiano rispettato il limite di quantum di pena dettato dai commi primo e terzo, della disposizione dianzi indicata (costituirebbe, infatti, una pena illegale quella calcolata non n rispetto dei predetti limiti ma esondando rispetto ad essi: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 ottobre 2022, n. 40047).
Ma anche l’altra ragione addotta dalla Corte di merito onde rigettare la richiesta di “concordato di pena in appello” appare a questo Collegio del tutto legittima, e autonomamente atta d fUllddre id decisione di rigetto pronunziata dalla Corte di merito.
Essa ha, infatti, ad oggetto la ritenuta non riconoscibilità nel caso i esame del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, riconoscimento che invece faceva parte dell’accordo proposto alla Corte territoriale per la sua ratifica, in favore dell’imputato; infatti, la detta Corte di merito plausibilmente motivato il proprio dinego valorizzando il fatto che non erano stati prospettati elementi di giudizio positivi che avrebbero giustificato riconoscimento del beneficio; né, in sede di impugnazione, la circostanza che tali ragioni fossero state, invece, prospettate di fronte alla Corte di merit che fossero state disattese senza motivo da questa è stata almeno adombrata in termini di convincente efficacia dalla parte ricorrente.
Come detto, pertanto, il motivo, pur astrattamente ammissibile, è, nel presente caso concretamente privo di pregio.
Venendo alla seconda ragione di impugnazione, riferita alla mancata applicazione alla fattispecie della circostanza attenuante di cui all’art. comma 7, del dPR n. 309 del 1990, si osserva che la Corte di merito ha ritenuto l’COGNOME non meritevole della citata disposizione premiale atteso che le indicazioni da lui fornite non hanno avuto l’effetto né di condurre alla identificazione del soggetto che, unitamente ad altro individuo arrestata assieme all’COGNOME, si era reso complice del reato in materia di sostanze stupefacenti e che, diversamente dagli altri due, era riuscito a darsi alla fug né di accertare quale fosse la provenienza della sostanza stupefacente né, quale ne fosse la destinazione.
Così stando le cose non pare illegittima la scelta della Corte di merito di escludere la possibilità di riconoscere la attenuante in questione; infatti, anch a voler considerare che il fallimento della identificazione fotografica del complice del ricorrente è stato motivato sulla base di altra, analogamente fallita, contrastante identificazione del medesimo soggetto operata dalle forze dell’ordine, ciò che conta è che quella fatta dall’imputato non ha condotto ad alcun risultato utile per le indagini, essendo il conseguimento di un qualche utile risultato investigativo, non altrimenti attingibile se non attraverso dichiarazioni di chi intenda avvalersi della circostanza attenuante, l condizione imprescindibile affinché la circostanza stessa sia riconosciuta (si veda, infatti, sul punto: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 4 settembre 2015, n. 35995).
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del fatto, le ha, non irragionevolmente, ritenute irrilevanti ai fini riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del prevenuto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente deve esser condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente