Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36094 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in rifo della sentenza di primo grado, ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599 bis cod. pen., rideterminando conseguentemente la pena inflitta al ricorrente – in anni 3 e mesi quatt di reclusione, ed euro 1200 di multa – e confermando per il resto la condanna per i tre episo – due tentati e uno consumato – di furto in abitazione pluriaggravato dall’aver agito con viol sulle cose, dall’essersi avvalsi del mezzo fraudolento e dall’aver agito in numero di cinq persone.
Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concorda sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventual Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecunia indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivame abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pe concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una vol consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipote di illegalità della pena concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Le Sezioni Unite, nell’ordinanza COGNOME, hanno, in particolare, statuito che la richies applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione d negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralment modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta, di rag precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazi del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Nel caso in esame, la pena principale è stata determinata in corrispondenza al quantum individuato dalle parti e, quanto alla pena accessoria, il giudice di seconde cure poteva e dove
sostituire la pena accessoria già inflitta con quella di cui al dispositivo (Sez. 5, n. 11 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278806 – 01)
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore
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