Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18111 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Roma il 09/07/1966
avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21/01/2025, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 24/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Taranto, emessa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in tre anni e sei mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina impropri pluriaggravata (ai sensi del n. 3-bis e del n. 3-quinquies del terzo comma dell’art. 628 cod. pen.) e di lesioni personali aggravate (ai sensi del n. 2 del primo comma dell’art. 61 cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME.
Avverso l’indicata sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME affidato a un unico motivo, che è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento «alla permanenza della contestata aggravante
v
privilegiata art. 628 commi 3, 3 bis e 3 quinquies c.p. nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ex art. 62 bis c.p.».
Il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pur avendo reputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti su tutte le circostanze aggravanti, compresa quella “privilegiata” di cui al n. 3-bis) del terzo comma dell’art. 628 cod. pen., avrebbe erroneamente «continuato a ritenere il reato di rapina aggravato ex art. 628 comma 3 c.p.».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reat per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegali della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa d quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
La Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).
Ciò rammentato, si deve osservare che, con l’unico motivo di ricorso, posto in relazione con il contenuto della sentenza impugnata, non si può ritenere che sia stata prospettata un’illegalità della pena concordata, atteso che, da un lato, dalla sentenza impugnata non risulta che sia stata applicata la pena che è prevista dal terzo comma dell’art. 628 cod. pen., e che, dall’altro lato, l’irrogata pena base di sei anni di reclusione ed € 2.100,00 di multa è compresa nell’ambito della cornice edittale di cui al primo comma dello stesso art. 628 cod. pen. (reclusione da cinque a dieci anni e multa da € 927,00 a € 2.500,00), con la conseguenza che lo stesso motivo non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui all
legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610
cod. proc. pen. il comma
5-bis – il ricorso deve essere trattato nelle forme
de plano,
ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,
cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/03/2025.