Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 692 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 692 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SANTA FLAVIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BAGHERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli che aveva dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato continuato di cui agli artt. 624, comma 1 e 3, cod.pen., esclusa la sola aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. condannando il primo alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 22 di reclusione e euro 383,00 di multa e, la seconda, alla pena di anni 3 e giorni 13 di reclusione e euro 383,00 di multa oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile, nonché alla condanna al pagamento di una provvisionale pari ad euro 200.000,00.
Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge per avere il giudice di merito, ritenuto valida la revoca del consenso precedentemente espresso dal Procuratore Generale in relazione all’accordo sulla pena da irrogare ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità degli imputati.
Con il terzo motivo lamentano l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio della motivazione per avere la Corte di Appello, riprodotto le stesse argomentazioni del giudice di primo grado senza confrontarsi con le doglianze specifiche della difesa.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di concordato in appello, non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del procuratore generale intervenuta prima della decisione del giudice. (Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282867; Sez. 2, n. 42833 del 12/09/2024, Rv. 287185).
La seconda censura é inammissibile in quanto volta a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Con riguardo alla responsabilità degli imputati, la Corte di merito ha fornito un’adeguata e logica motivazione ritenendo attendibili le’ dichiarazioni della parte offesa per la ricostruzione della dinamica dei fatti. Inoltre gli imputati non hanno mai negato di essere in possesso di una parte di refurtiva, tanto da averla restituita in occasione dell’incontro tenutosi il 23.07.2022 e gli accertamenti bancari hanno evidenziato movimentazioni di denaro contante non diversamente spiegabili se non quale incasso della vendita della restante refurtiva.
Il terzo motivo é manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez.2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406).
Ebbene, nella specie la Corte di merito, nel rispondere partitamente ai motivi di appello, non si è limitata a richiamare gli esiti del giudizio di primo grado ma ha puntualmente motivato in relazione ad ogni questione rimessa al suo giudizio attraverso un autonomo iter logico- argomentativo.
In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.