Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2497 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2497 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 07/05/1990
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 12/12/2023, ha riformato sentenza emessa il 23/4/2021 dal Tribunale cittadino nei confronti di NOME COGNOME ordine al reato di riciclaggio di un autoveicolo, rideterminando le pene ai sensi de 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazi l’imputato deducendo, con unico motivo di impugnazione, la nullità della sentenza p violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen., così come introdotto dal d. Igs. 50/20 avere omesso la Corte di appello di valutare la sussistenza delle condizioni per sosti
la pena detentiva con una delle pene individuate dall’art. 53 della legge 689/19 nonostante la pena inflitta fosse inferiore ad anni quattro di reclusione.
Il ricorso è inammissibile, per una molteplicità di ragioni.
In primo luogo va ricordato che questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Casero, Rv. 273194), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, a rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accor pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’ art. cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limit cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgime processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nel rinuncia all’impugnazione.
Inoltre, giova ricordare che le sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno ch che giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutiv pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specif motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma q cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolu dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostit pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981. (Sez. U, n. 12872 19/01/2017, dep. 17/03/2017 , Rv. 26912). Conseguentemente, anche con specifico riferimento al caso dì di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, riconoscersi che il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le san sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti. (Sez. 4 , n. 43980 del 26/ dep. 02/11/2023 , Rv. 285484).
Ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i p colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cor cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di e tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. spese :5 z -I W LU
Così deliberato in camera di consiglio, il 16 ottobre 2024