Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33455 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi a seguito di annullamento con rinvio della sentenza del 22/03/2023 emessa da altra sezione della medesima Corte, ha rideterminato la
pena accessoria di cui all’art. 216 ult. comma legge fall. applicata a COGNOME NOME, nella misura di anni due, dando atto della intervenuta definitività della sentenza impugnata in ordine ai rimanenti capi e punti.
COGNOME NOME è stata condannata con sentenza del Tribunale di Milano, del 28/11/2017, per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, in concorso con altri, alla pena di anni tre di reclusione, con applicazione della pena accessoria di cui all’art. 216 ult. comma legge fall. senza alcuna precisazione, tuttavia, in ordine alla entità della stessa. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 08/11/2019, a seguito di richiesta di concordato, ha rideterminato la pena detentiva in anni due di reclusione, con concessione all’imputata del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza alcuna specifica statuizione in ordine alla durata della pena accessoria. La sentenza suddetta è stata annullata da questa Corte limitatamente alla entità della durata della pena accessoria nei confronti della ricorrente ( oltre che degli originari coimputati COGNOME e COGNOME) alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018 e del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite Suraci (sent. n. 28910 del 28 febbraio 2019). La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, con sentenza in data 25/05/2022, ha rideterminato la durata della pena accessoria applicata all’imputata in anni otto, in ragione del concreto ruolo dell’imputata nella vicenda. La sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione, in data 22/03/2023, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per un nuovo giudizio, sul presupposto di un difetto di motivazione in ordine alla operata equiparazione di situazioni concorsuali differenti e alla mancata indicazione delle ragioni per le quali la durata della pena accessoria dovesse avere una durata prossima alla massima e di gran lunga superiore a quella della pena detentiva, per di più sospesa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, in sede di secondo giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena accessoria nella misura di anni due. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L ‘imputata, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444, 445, 599 bis cod.proc. pen. e 216, ult.comma, legge fall. sostenendo che, ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., non potrebbe essere applicata alcuna sanzione accessoria, considerata l’entità della pena concordata non superiore a due anni, non riguardando la pena alcuno dei reati previsti dal comma 1 ter dell’art. 445 cod.proc.pen., non essendo possibile un’applicazione analogica in malam partem e non sussistendo elementi in base ai quali ritenere speciale la norma di cui all’art. 216 legge fall.. Il concordato in appello si porrebbe in continuità logica con i rit
i
deflattivi del dibattimento di primo grado e tale sua ratio giustificherebbe l’applicazione analogica del disposto dell’art. 445 cod.proc.pen. al concordato.
2.2. Con secondo motivo deduce vizio di violazione di legge, in relazione all’omessa sospensione della pena accessoria applicata, considerato che le parti hanno concordato la sospensione della esecuzione della pena principale inflitta.
Il AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH IL primo motivo di ricorso è manifestamente GLYPH infondato. La ricorrente deduce che la sanzione accessoria, applicata ai sensi dell’art. 291 ult.comma legge fall., in conseguenza dell’accertata sua responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale contestati, a seguito del sopravvenuto concordato della pena in appello nella misura di anni due di reclusione, avrebbe dovuto essere preclusa ai sensi dell’art. 445 cod.proc.pen. secondo il quale la sentenza «quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza ». Perviene a tale conclusione sul presupposto che la norma di cui all’art. 216 ult.comnna legge fall. non avrebbe natura speciale rispetto alla disciplina processuale di cui all’art. 445 cod.proc.pen. e sottolineando anche una “forza attrattiva del modello negoziale del patteggiamento” rispetto al concordato.
La doglianza appare, tuttavia, priva di fondamento in quanto non tiene conto della differenza tra i due istituti, pur entrambi riconducibili ad uno schema negoziale ma soggetti, ciascuno, ad una differente disciplina, anche in considerazione della diversa fase temporale nella quale si collocano, che non consente travasi di specifiche disposizioni normative da uno all’altro istituto. A questo proposito, questa Corte ha rilevato come « all’istituto del patteggiannento in appello non si applica la disposizione di cui all’art. 445 cod. proc. pen., prevista esclusivamente per il patteggiamento concordato in primo grado. Ne consegue che una volta concordata la pena, con contestuale rinunzia a tutti i motivi di impugnazione, oggetto di rinunzia devono essere ritenuti anche i motivi attinenti all’applicazione delle pene accessorie» (Sez. 4, n. 2988, 22/11/2007, dep. 2008, Rv. 238746 – 01).
2.È inammissibile, per carenza di interesse, il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente si duole della mancata sospensione della pena accessoria applicata (rideterminata nella misura di anni due) in quanto la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell’art. 166 cod. pen., introdotta dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 4, è un effetto dell
sospensione GLYPH condizionale GLYPH della GLYPH pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 3, n. 27113 del 19/02/2015, Rv. 264019-01; Sez.5, n. 2131 del 09/01/1992, Rv. 189560; anche Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, Rv. 245898).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
(1124 r05/.13,LC
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2024.