Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44009 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44009 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Polonia ii DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/7/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che chiesto – anche a mezzo di nota – l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/7/2022, la Corte di appello di Venezia riformava i punto di pena la pronuncia emessa il 22/2/2022 dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Rovigo, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli del reato di Clli agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, chiedendo l’annullamento della decisione. Si lamenta, in particolare, che la Corte avrebbe rigettato la proposta di concordato in appello con motivazione del tutto carente, e che altrettanto viziata la sentenza sarebbe quanto al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato quanto al primo, decisivo motivo.
Il Collegio osserva, in particolare, che con atto del 23 giugno 2022 il difensore del ricorrente aveva presentato richiesta di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; il successivo 24 giugno 2022, l’Avvocato generale presso la Corte di appello aveva espresso il proprio consenso; all’udienza del 12 luglio 2022, infine, entrambe le parti avevano insistito per l’accoglimento della stessa proposta, e la difesa, in subordine, anche per i motivi di gravame. La Corte si era quindi ritirata per decidere ma, al rientro in aula, il Presidente aveva dato lettura del solo dispositivo della sentenza, con irrogazione di una pena diversa – e più elevata – di quella proposta con il concordato. Nel corpo della motivazione della stessa pronuncia, peraltro, non si riscontra alcun accenno, neppure implicito, al concordato medesimo ed alle ragioni del suo diniego.
4.1. Deve essere riscontrata, pertanto, una radicale assenza di motivazione sul punto, che impone l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. A parere del Collegio, infatti, l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. pro pen. è sempre soggetto al controllo (finale) di legalità sulla pena, che si esercita mediante la verifica dei presupposti per l’applicazione deglm istituti che sono coinvolti dal concordato, quali la definizione giuridica dei fatti oggett d’imputazione, gli eventuali elementi circostanziali, i benefici della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna, nonché al vaglio giudiziale sull’adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio individuato dalle parti. (tra le altre, Sez. 2, n. 30624 del 7/6/2023, Suma, Rv. 284869); di questa verifica, pertanto, la Corte di appello deve dar comunque conto, con una motivazione – espressa con ordinanza od implicita in sentenza che, tuttavia, non si riscontra affatto nel caso di specie.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, 5 ottobre 2023
Il GLYPH sigliere estensore