Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27044 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in Ucraina il 26/12/1998
avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato, in quanto inammissibile e/o infondato ; lette le conclusioni del difensore dell’imputato Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza aveva condannato NOME COGNOME alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 344,00 euro
di multa per il reato di ricettazione, ma revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso con la decisione di primo grado e anche con altra precedente sentenza dello stesso Tribunale, divenuta irrevocabile.
Ha proposto ricorso l’imputato , a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza e della successiva ordinanza, emessa in data 8 luglio 2024, in ragione dei seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. La sentenza è nulla perché la Corte territoriale, all’udienza svoltasi il 27 giugno 2024 in assenza delle parti alla luce della normativa emergenziale, ha rigettato la richiesta di concordato in appello formulata dall’imputato e dal Procuratore generale, celebrando immediatamente il giudizio senza dar modo alla difesa e allo stesso Procuratore generale di procedere alla discussione.
2.2. Mancanza della motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di primo grado e con quella emessa dal Tribunale di Vicenza il 23 novembre 2023.
2.3. Erronea applicazione della legge penale quanto alla suddetta revoca del beneficio.
2.4. Nullità dell’ ordinanza emessa in data 8 luglio 2024 con la quale la Corte d’appello, procedendo de plano , ha emendato il dispositivo della sentenza, condannando l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, in violazione dell’art. 130 cod. proc. pen.
2.5. Nullità della stessa ordinanza per avere la Corte ritenuto un errore materiale l’omessa condanna dell’imputato al pagamento delle spese della parte civile.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, indicate in epigrafe, mentre la difesa del ricorrente, in date 26 e 30 giugno 2025, ha depositato memorie, prima insistendo nei motivi proposti e poi associandosi alla richiesta della Procura generale di annullamento della sentenza alla luce del primo motivo di ricorso.
Anche la parte civile, in data 27 giugno 2025, ha depositato una memoria contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e assorbente motivo di ricorso è fondato, come ritenuto anche dal Procuratore generale.
Va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, più di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Dagli atti risulta che, a seguito dell’appello proposto dall’imputato:
NOME Novosad fu citato con decreto del 24 aprile 2024 per l’udienza del 27 giugno 2024;
l ‘imputato e il Procuratore generale concordarono sull ‘ accoglimento del secondo motivo, inerente al riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., con rinuncia dell’appellante agli altri motivi, indicando la nuova pena in otto mesi di reclusione e 180 euro di multa;
l’udienza del 27 giugno 2024 fu celebrata con trattazione cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
la Corte, nella sentenza impugnata, ha dato atto che la difesa e il pubblico ministero avevano concluso chiedendo soltanto l’accoglimento della proposta di concordato, rigettata in via preliminare in ragione della ritenuta infondatezza del secondo motivo, al quale l’imputato non aveva rinunciato.
È quindi pacifico che le parti non ebbero modo di procedere alla discussione e che -diversamente da quanto sostenuto dalla parte civile -il difensore, nelle proprie conclusioni scritte, si limitò a insistere per l’accoglimento della proposta di concordato (così come il Procuratore generale) senza presentare richieste in via subordinata.
Nel caso di specie, dunque, non può trovare applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l ‘ appellante, all’udienza di discussione (ovvero -si può aggiungere -nelle conclusioni scritte, in caso di trattazione cartolare), abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il
predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 -01).
3. Nel caso in esame l’udienza fu tenuta il 27 giugno 2024, nella vigenza della normativa emergenziale di cui all’ art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Infatti, in base alla disciplina transitoria prevista dall’art. 94 cit., le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello (e -per quanto qui rileva – i commi 3 e 3bis dell’art. 599 cod. proc. pen.) sono entrat e in vigore a partire dall’1 luglio 2024.
Proprio con riferimento alla disciplina emergenziale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c) , e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell’udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all ‘ imputato la proposizione di un nuovo accordo ovvero di procedere alla discussione e formulare le conclusioni nel merito (Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, Deragna, Rv. 283853 -01; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546 -01).
Il principio è stato ribadito di recente da questa Corte in un caso sovrapponibile a quello di cui qui si tratta, essendosi affermato che è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c) , e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell ‘ udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto un rinvio con la citazione dell’imputato in dibattimento, qualora la difesa, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l ‘ accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l’ipotesi di rigetto dell’accordo ex art. 599bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37981 del 12/07/2023, COGNOME, Rv. 2851582 -01).
I commi 3 e 3bis dell’art. 599 cod. proc. pen. (rispettivamente sostituito e introdotto dall ‘ art. 34, comma 1, lett. f) , nn. 2-3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) stabiliscono quanto segue:
«Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598bis , la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito
di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.
Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio».
La Novella, dunque, ha recepito il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto, maturato nella vigenza del comma 3 dell’art. 599bis , nella precedente formulazione, prevedendo espressamente che «al rigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità» (così Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, cit.).
Nel caso di cui si tratta la nullità, verificatasi con la pronuncia della sentenza in assenza della discussione, è stata eccepita con il ricorso per cassazione, primo momento utile.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.
Spese della parte civile rimesse al definitivo.
Così deciso il 15/07/2025.